Sono stati riaperti i termini di presentazione nell’anno 2014 della richiesta di attribuzione del credito d’imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. Lo prevede il provvedimento prot. 152728 dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 28 novembre. La richiesta può essere presentata entro il 29 dicembre 2014.
L’Agenzia delle Entrate ha disposto la riapertura dei termini di presentazione nell’anno 2014 della richiesta di attribuzione del credito d’imposta.
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In pratica potranno presentare istanza fino al 29 dicembre 2014, per ottenere un credito d’imposta
- i soggetti che al 20 maggio avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d’impresa o lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio e
- che hanno subito l’inagibilità odistruzione dell’azienda, dello studio professionale, di attrezzature o macchinari utilizzati per la loro attività
- che hanno denunciato il danno alle autorità comunali e ne abbiano ottenuto verifica o, successivamente alla denuncia, hanno trasmesso all’autorità comunale copia di perizia giurata o asseverata attestante il danno subito.
La richiesta deve essere redatta sul modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 11 aprile e può essere presentata dalle imprese e dai lavoratori autonomi in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 67-octies del dl n. 83 del 22 giugno 2012 e successive modifiche.
Si può beneficiare di un credito d’imposta per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati nonché per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico degli edifici. Le richieste presentate entro il 30 giugno 2014 restano, comunque, valide. Tuttavia tali soggetti possono sostituire la richiesta già presentata con una nuova domanda entro i termini stabiliti.
Il credito d’imposta spettante a ciascun soggetto è determinato sulla base del rapporto tra l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle domande complessivamente trasmesse. La misura del credito d’imposta spettante sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.