La Carta Internazionale dei Diritti Digitali “Servirà ad accrescere la consapevolezza di essere non solo utenti ma diventare veri cittadini della rete, titolari di diritti e di doveri“. Questa è la sintesi dell’intervento Presidente della Camera, Laura Boldrini durante la presentazione della “Carta Internazionale dei Diritti Digitali” che si è svolta nella suggestiva cornice del Teatro 10 di Cinecittà a Roma.
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Continua a crescere il numero degli utenti internet nel mondo. Entro la fine del 2014 circa 3 miliardi di persone dovrebbero essere connessi in Rete ed oltre il 44% delle abitazioni del pianeta. Per questa nuova “nazione” che conta un numero sempre maggiore di abitanti si pone la necessità di riconoscere nuovi diritti e di reinterpretare i vecchi così da assicurare una maggiore tutela delle libertà in Internet.
La “Carta Internazionale dei Diritti Digitali” disegna una nuova “costituzione digitale“. Questa prima carta universale dei diritti, con la presenza dell’UNESCO, è stata realizzata con un modelldico-creazione tra community e realizzata, da SIS, Stati Generale dell’innovazione e Noi Donne di Telecom ed introdotta da Andrea Beccalli, Stakeholder Engagement Manager di ICANN, l’organizzazione impegnata nel mantenimento della sicurezza, della stabilità e dell’interoperabilità di Internet e da Simonetta Cavalieri, Presidente di SIS (Social Innovation Society).
La carta è costituita da 10 articoli che spaziano dal diritto alla partecipazione e alla padronanza simbolica, dalla tutela della persona digitale allo sviluppo dell’educazione e delle crescita sociale, passando attraverso creatività, innovazione e privacy, diritto alla sicurezza digitale e nuovo welfare digitale.
Fino ad oggi ci sono state numerose “carte dei diritti” che sostengono il libero accesso alle nuove forme di tecnologie digitali (Manifesto IFLA per Internet (2002), World Summit on the Information Society Ginevra 2003-Tunisi 2005, Dichiarazione dei diritti in Internet (2014), etc.), tutte queste, hanno in comune un approccio ed un punto di vista che si può definire “strumentale”. La Carta internazionale dei diritti digitali non considera il diritto di accesso allo strumento in sé (tecnologia, supporto, infrastruttura), ma piuttosto il tema dell’accesso come “partecipazione”, intesa come valore, diritto, ed anche, dovere, inalienabile che ha ogni cittadino di esercitare le proprie prerogative “politiche” e “sociali.
Un esempio concreto potrebbe essere l’attuazione dell’Open Government nei processi decisionali, la definizione di nuove modalità sistematiche di partecipazione nei processi legislativi, in grado di valorizzare il contributo attivo dei portatori di interesse.
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Il testo della Carta, tradotto in più lingue, nel mese di ottobre 2014 è stata oggetto di una consultazione pubblica su WIKI che ha sollecitato i contributi di singoli e realtà collettive, non solo italiane, per meglio definirla.
Di seguito i 10 articoli che compongono la carta dei diritti digitali:
CAPO I – DEFINIZIONE E RIFERIMENTI
Articolo 1 – DEFINIZIONE
La presente Carta dei Diritti Digitali stabilisce i principi, le garanzie ed i diritti per l’accesso, l’utilizzo e la gestione de:
- strumenti di comunicazione digitali, sincroni o asincroni, indipendentemente dalla loro infrastruttura, protocolli, soluzione tecnologica, dispositivo di accesso;
- reti di comunicazione globali, regionali o locali, indipendentemente dalla proprietà (pubblica o privata), finalità e obiettivi;
- dati, informazioni, materiali documentali digitali, indipendentemente dal formato e dalle specifiche tecniche di accesso ed utilizzo.
Articolo 2 – RIFERIMENTI
La presente Carta dei Diritti Digitali riconosce, implicitamente ed esplicitamente, ed avoca – come premessa imprescindibile – i valori ed i diritti sanciti e riconosciuti nei seguenti documenti:
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
- Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici;
- Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
- Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia;
- Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla Diversità Culturale;
- Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali.
- Dichiarazione della Donna e della Cittadina.
CAPO II – AMBIENTE, ECOSISTEMA
Articolo 3 – DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE
Ogni persona ha diritto al libero accesso ed alla partecipazione al foro pubblico digitale.
E’ compito delle istituzioni democratiche rimuovere gli ostacoli – di ogni ordine e grado – che limitino di fatto accesso e partecipazione dei cittadini al foro pubblico digitale. E’ altresì compito delle istituzioni democratiche promuovere con ogni mezzo l’accesso e la partecipazione al foro pubblico digitale.
Articolo 4 – DIRITTO ALLA PADRONANZA SIMBOLICA
Ogni persona ha diritto all’accesso ed alla comprensione dell’universo simbolico digitale, incluso dottrine, concetti, terminologie, metafore e forme narrative. E’ compito delle istituzioni democratiche promuovere, garantire e conservare tale capacità di accesso e comprensione attraverso la creazione di specifici percorsi formativi ed informativi.
CAPO III – PERSONA DIGITALE
Articolo 5 – SVILUPPO E TUTELA DI CAPACITA’ E COMPETENZE
Ogni persona ha il diritto al perseguimento della propria realizzazione in ambiente digitale, sotto il profilo etico, umano, culturale, professionale e sociale. E’ compito delle istituzioni democratiche promuovere, sostenere ed arricchire capacità e competenze che agevolino i cittadini nell’esercizio del presente diritto.
Articolo 6 – EDUCAZIONE E CRESCITA CIVILE E SOCIALE
Ogni persona ha il diritto all’Educazione Civica Digitale, che garantisca l’istruzione e formazione all’uso di strumenti di comunicazione digitali, di qualsiasi natura essi siano, per essere un cittadino digitale attivo e democratico in grado di poter esercitare i propri diritti e le prorie libertà in modo cosciente e consapevole. E’ compito delle istituzioni democratiche promuovere, garantire e conservare le competenze, conoscenze e capacità attraverso l’educazione per la cittadinanza democratica, l’educazione ai diritti umani, l’educazione alle regole del rispetto dei contenuti e delle persone(netiquette).
CAPO IV –ESPRESSIONE, CREATIVITA’, INNOVAZIONE E PRIVACY
Articolo 7 – ESPRESSIONE E TUTELA DELLA CREATIVITA’
Ogni persona ha il diritto alla libera espressione della propria creatività ed alla tutela esistenziale e giuridica dei frutti di tale espressione, siano questi realizzazioni personali, artistiche, intellettuali, sociali, culturali, tecnologiche o frutto di attività di ricerca. E’ compito delle istituzioni democratiche promuovere, agevolare e sostenere l’esercizio di tale diritto, nonché sistemizzare e rendere facilmente accessibili gli opportuni strumenti di tutela e di divulgazione dell’innoazione.
Articolo 8 – INFORMAZIONI PERSONALI E PRIVACY
Ogni persona ha diritto alla tutela della propria intimità e della sfera privata. Ogni persona ha il diritto al pieno e libero accesso a tutti i contenuti, le informazioni ed i materiali documentali che riguardano detta intimità e sfera privata. Ogni persona ha altresì il diritto rettifica, modifica, correzione ed eliminazione di qualunque contenuto, informazione, materiale documentale appartenente a detta sfera.
E’ compito delle istituzioni democratiche garantire a ciascun cittadino un pieno ed agevole esercizio del presente dirittto, indipendentemente dal fatto che contenuti, informazioni e materiali documentali in oggetto siano gestiti dalle istituzioni stesse o da terze parti soggette all’autorità o alla giurisdizione delle istituzioni.
Le modalità di rettifica, modifica, correzione ed eliminazione sancite dal presente diritto saranno definite dalla legge di ciascuno Stato nello spirito della presente Carta dei Diritti Digitali e nel rispetto del diritto all’informazione ed alla memoria storica sociale.
CAPO IV – TUTELA DIGITALE
Articolo 9 – DIRITTO ALLA SICUREZZA DIGITALE
Ogni persona ha diritto alla tutela della propria sicurezza digitale dei dati, delle informazioni e delle comunicazioni. E’ compito delle istituzioni democratiche garantire la sicurezza attraverso la realizzazione, implementazione e promozione di sistemi ed interventi infrastrutturali, tecnologici, culturali, sociali e formativi. E’ altresì compito delle istituzioni democratiche sensibilizzare e promuovere tra i cittadini la consapevolezza, la diffusione e la pratica di una cultura della sicurezza digitale.
Articolo 10 – WELFARE DIGITALE
Ogni persona ha diritto all’accesso ai propri dati sanitari ed alle informazioni sulla sua salute in un formato digitale di semplice gestione. E’ compito delle istituzioni democratiche definire, realizzare e promuovere sistemi, procedure e soluzioni tecnologiche atte a garantire a ciascun cittadino un accesso rapido, agevole e sicuro a detti dati ed informazioni; è altresì compito delle istituzioni democratiche far si che detti sistemi, procedure e soluzioni tecnologiche agevolino un rapido interscambio delle informazioni e dei dati sanitari tra organizzazioni sanitarie aventi titolo – pubbliche o private, nazionali od internazionali che siano – su semplice richiesta del cittadino interessato.