Obbligo P. Iva in homepage – Parte II

di Chiara Bolognini

25 Febbraio 2008 17:45

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Smentita la notizia dell'avvio di campagne mirate, a caccia di siti "sprovvisti", da parte dell'Agenzie delle Entrate. Cosa fare per essere in regola?

Per le poche aziende che, sulla scia degli ultimi eventi, non avessero ancora inserito il numero della propria Partita Iva sul sito aziendale, è bene ricordare che, secondo la norma introdotta dall’articolo 2 del Dpr n. 404 del 5 ottobre 2001, essa «deve essere indicata nelle dichiarazioni, nella homepage dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto», da parte del contribuente che ha intrapreso l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato.

Dopo le denunce delle scorse settimane, in questi giorni sono apparse nuove notizie sul Web, secondo le quali l’Agenzia delle Entrate starebbe svolgendo una campagna mirata, alla ricerca di homepage di siti senza Partita Iva. Notizie subito smentite dall’Agenzia stessa, che prosegue invece la normale attività di controllo comprendente anche l’erogazione di sanzioni per mancato rispetto della norma stabilita.

Di fatto, è molto probabile che nell’ambito di controlli complessivi delle aziende si riscontri questo tipo di mancanza, mentre è impensabile che qualcuno negli uffici dell’Agenzia delle Entrate impieghi il tempo a colpi di click sul Web alla ricerca delle pagine senza Iva. Attività che potrebbe portare entrate ingenti all’Agenzia, però, visto che non pare prassi particolarmente diffusa l’abitudine di inserire il numero in homepage.

Va anche ricordato che con la risoluzione n. 60 del 6 maggio del 2006, l’Agenzia ha poi chiarito che la Partita IVA è necessaria anche sui siti meramente pubblicitari e non solo su quelli che svolgono commercio elettronico. Anche perché, qualora l’indicazione del numero nel sito web fosse necessaria solamente per quanti svolgaono attività di commercio elettronico, non vi sarebbe stata ragione di qualificare, al comma 1, il sito web come “eventuale”, posto che, in caso di commercio elettronico, l’esistenza di uno spazio web è necessaria ai fini dello svolgimento dell’attività.

Per essere in regola, quindi, basta inserire la lunga sfilza di cifre nella prima pagina del proprio sito. Un accorgimento che evita di pagare una sanzione che va da 258,23 a 2.065,83 euro.

Per chi si chiede se i controlli vengano effettuati, basti ricordare che qualche mese fa in Liguria una prima tornata di monitoraggio ha portato all’individuazione di 81 siti privi di Partita Iva, fra i quali c’erano sia imprese di varia dimensione che studi professionali.