Nuove regole per la contabilizzazione dei contributi. A fare chiarezza è la nuova versione del principio contabile Oic 13 che tende a fornire l’esatta individuazione delle regole da osservare per la corretta contabilizzazione dei contributi. In particolare nella valutazione delle rimanenze, i contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo sono portati in deduzione al costo di acquisto dei materiali. In questo modo la valutazione delle rimanenze risulta al netto dei contributi ricevuti.
Il principio contabile Oic 13 si ispira a quanto disposto dal codice civile. L’articolo 2426, infatti, stabilisce che le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione ovvero, se minore, al valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. Inoltre, nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori mentre il costo di produzione può comprendere tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.
Pertanto, il costo di un bene è dato dal prezzo effettivo di acquisto maggiorato degli oneri accessori e include anche i costi di trasporto, i costi doganali, i tributi e gli altri oneri direttamente imputabili a quel bene. I resi, gli sconti commerciali, gli abbuoni e i premi si portano in diminuzione dei costi. E’ da qui che il principio contabile Oic 13 prende ispirazione precisando che in caso di contributi in conto esercizio il costo ritenuto rilevante è quello realmente sostenuto al netto dei contributi ricevuti.
I contributi in conto esercizio sono indicati separatamente nella voce “A5 – Altri ricavi e proventi” mentre i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono registrati fra i costi di produzione alla voce B6, al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti.
In pratica se un’azienda riceve un contributo per l’acquisto di merci dovrà provvedere a rilevare il costo di acquisto per intero delle merci acquistate, quindi registrare fra i ricavi il contributo ricevuto evidenziando che trattasi di contributi in conto esercizio. Alla fine dell’esercizio, in sede di valutazione delle rimanenze, il costo delle merci va individuato al netto dei contributi ricevuti.