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TASI, TARI e IMU: calendario scadenze e pagamenti

di Nicola Santangelo

5 Settembre 2014 12:30

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E’ probabile che i prossimi mesi saranno intensi sul fronte fiscale, complici una serie di scadenze da far saltare i nervi ai contribuenti. Ci riferiamo a due imposte particolarmente insidiose che, insieme all’IMU, contribuiscono a formare la IUC: la TASI e la TARI.Molti non sanno ancora quanto e quando pagare. E non c’è da stupirsi visto che i Comuni stanno ancora componendo il complesso puzzle che li porterà a deliberare le aliquote della tassa sui servizi indivisibili e della tassa rifiuti.

Per la TARI c’è poco da fare: occorre aspettare che arrivino a casa gli avvisi di pagamento completi di modelli F24 già compilati. Solo a quel punto, seguendo le indicazioni del calendario deciso dal Comune, si potrà correre in banca o alle Poste per effettuare il versamento. In ogni caso il termine per l’approvazione della delibera sulla tassa rifiuti è fissato al 30 settembre. Qualora il Comune non fosse in grado di rispettare la scadenza, il tributo si pagherà utilizzando i criteri applicati ai fini TARES per l’anno scorso, ma senza la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro destinata allo Stato (non più in vigore).

Quanto alla TASI, invece, per i Comuni che non hanno fissato le aliquote entro lo scorso mese di maggio, il versamento slitta al 16 ottobre. E’ importante, tuttavia, che i Comuni deliberino entro il 10 settembre le aliquote e le detrazioni per consentirne la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il prossimo 18 settembre. Per tutti i Comuni che non ce la faranno, la TASI dovrà essere pagata in soluzione unica entro il 16 dicembre con aliquota standard dell’1 per mille. Invece, per i Comuni che già al mese di maggio avevano deliberato le aliquote, l’appuntamento è al 16 dicembre con il saldo.

Per l’IMU resta confermato il pagamento del saldo al 16 dicembre e anche in questo caso occorre fare riferimento alle delibere comunali pubblicate sul sito delleFinanze entro il 28 ottobre. In assenza di pubblicazione valgono le aliquote dell’anno scorso.