Una strategia abbastanza comune nelle imprese di produzione messa in atto per aumentare le vendite è quella di offrire incentivi e premi ai rivenditori della grande distribuzione. Si tratta, in sostanza, di bonus previsti al raggiungimento di un certo fatturato o alla rivendita di un determinato numero di prodotti e, solitamente, consistono in abbuoni e sconti. Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta.
Bonus quantitativi
I bonus previsti nell’ambito dell’attività svolta dall’acquirente al fine di stimolare le vendite sono considerati abbuoni o sconti previsti contrattualmente a fronte dei quali dovrà essere emessa nota di credito. Rientrano in questa categoria i premi di fine anno incondizionati, i premi su fatturato e quelli legati ad altri obiettivi come, ad esempio, la riduzione dei resi o il rispetto delle condizioni di pagamento.
Bonus qualitativi
I bonus, inoltre, possono essere erogati a fronte dello svolgimento di attività che vanno al di là della semplice vendita ma si concentrano anche sullo sviluppo delle vendite stesse. Si tratta, solitamente, di somme erogate per le quali dovrà essere emessa fattura da parte di chi percepisce il bonus. Appartengono a queste categorie le esposizioni dei prodotti del fornitore in posizioni particolarmente visibili, il mantenimento nel punto vendita di una determinata gamma di prodotti ovvero di un numero minimo di prodotti, la pubblicizzazione del prodotto sui volantini promozionali e così via.
Contabilità e bilancio
In sede di predisposizione del bilancio è necessario tenere conto del principio della competenza. Pertanto se i premi appartengono a bonus quantitativi occorre controllare se sono stati raggiunti gli obiettivi previsti originariamente nel contratto. Se, invece, si tratta di bonus qualitativi occorre tenere conto che nelle prestazioni di servizi i ricavi si considerano conseguiti alla data di ultimazione del servizio previsto contrattualmente.
In caso di premi in denaro la cui maturazione oltrepassa la chiusura dell’esercizio, il cedente deve accantonare al 31 dicembre la quota di competenza in un apposito fondo nel passivo dello Stato Patrimoniale. Nell’esercizio di maturazione del premio si utilizza il fondo per la quota accantonata fino al 31 dicembre dell’anno precedente e si imputa alla voce “Sconti e abbuoni su vendita” il residuo.
Il cessionario, invece, contabilizza il premio solo nell’esercizio di maturazione finale utilizzando il conto “Sconti e abbuoni su acquisti” per la quota di competenza e il conto “Proventi straordinari” per la quota degli esercizi precedenti.
Per i premi in denaro la cui maturazione si esaurisce nell’arco di un esercizio, cedente e cessionario contabilizzano il premio rispettivamente alle voci “Sconti e abbuoni su vendite” e “Sconti e abbuoni su acquisti”.