Il bonus Sud, introdotto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16/11/2016 e successivamente rettificato dal Decreto Direttoriale 18719 del 15/12/2016, prevede un incentivo per quei datori di lavoro privati che assumono giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni ovvero con più di 24 anni ma disoccupati e privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’accesso all’incentivo è subordinato al rispetto del regime de minimis con una importante eccezione prevista per le imprese che realizzano un incremento netto dell’occupazione.
Aiuti di Stato e regime de minimis
Alle Istituzioni europee è affidato il compito di modulare i limiti degli aiuti concessi dagli Stati alle proprie imprese nazionali. In tale ambito occorre fare riferimento agli articoli 107 e 108 del T.F.U.E. e al Reg. UE 18/12/2013, n. 1407 che detta la disciplina degli aiuti de minimis. La regola di riferimento consiste nel fatto che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro ad una impresa non possa superare 200.000 euro l’anno nell’arco di tre esercizi finanziari.
Regime de minimis e bonus Sud
E’ chiaramente stabilito dall’articolo 7 del Decreto 367/2016 che le agevolazioni previste dal bonus Sud possano essere fruite nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. Stabilisce, inoltre, una eccezione al limite qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell’intensità dell’aiuto, conformemente a quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
Incremento occupazionale netto
Di rilevante importanza è, inoltre, la circolare INPS n. 41 del 1° marzo 2017 con la quale è chiarito che ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. La circolare rinvia all’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, secondo il quale l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.