Il mancato rinnovo dell’opzione della cedolare secca nel contratto di locazione non comporta più la revoca dell’imposta sostitutiva. Il comportamento concludente del contribuente, infatti, sarà necessario a dimostrare le volontà di mantenere attiva l’opzione. E’, quindi, importante che si proceda a pagare regolarmente la cedolare e compilare l’apposito quadro della dichiarazione dei redditi. Rimangono applicabili le sanzioni che, tra l’altro, sono state ritoccate al rialzo dal legislatore.
Il DL 193/2016 convertito, con modificazioni, nella Legge 225/2016 ha introdotto interessanti semplificazioni in tema di cedolare secca che vale la pena analizzare.
Prima dell’introduzione delle modifiche il contribuente che voleva mantenere il regime sostitutivo in caso di proroga contrattuale doveva rinnovare l’opzione, presentare la comunicazione della proroga del contratto di locazione e compilare il modello RLI nella casella riservata alla cedolare secca entro 30 giorni dalla data della proroga. In mancanza di ciò, il regime sostitutivo veniva revocato e il contribuente era obbligato al pagamento dell’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione.
Il legislatore ha adesso inserito importanti semplificazioni a riguardo. Infatti la mancata comunicazione della proroga del contratto soggetto a cedolare secca non determina più la revoca dell’opzione per il regime sostitutivo purché il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di applicare la cedolare ossia pagando l’imposta sostitutiva e denunciando i redditi da cedolare secca nella dichiarazione dei redditi.
Ma se da un lato il legislatore ha introdotto una modifica a favore del contribuente, dall’altro lo stesso legislatore ha inasprito le sanzioni previste per la mancata presentazione della proroga o della risoluzione contrattuale. Le sanzioni, infatti, passano da 67 euro a 100 euro in caso di ritardo della comunicazione superiore a trenta giorni e da 35 euro a 50 euro per ritardi non superiori a trenta giorni.