Fisco in pausa nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno. Sono queste le novità in materia di semplificazione fiscale introdotte dal D.L. 193/2016. In particolare l’articolo 7-quater, commi 16 e 17 prevede la sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori e dei termini di trenta giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Trasmissione documenti e informazioni
E’ prevista la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Controlli automatici
L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa ai controlli automatici sulle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (imposta sui redditi e IVA), ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. L’intervento del D.L. 193/2016 sospende per il periodo 1 agosto – 4 settembre il termine di trenta giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.
Controlli formali
Le somme che, a seguito dei controlli formali, risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’esito del controllo. In tal caso l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
L’intervento del D.L. 193/2016 sospende per il periodo 1 agosto – 4 settembre il termine di trenta giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli formali.