Con le cartelle esattoriali si chiude. Ma non chiamiamolo condono, qualcuno potrebbe offendersi. Meglio dare un nome più soft: sanatoria potrebbe andare bene? Niente sanzioni, né interessi di mora o di dilazione. Alla faccia dei contribuenti onesti che in questi anni, aiutati dai piani di dilazione, hanno onorato il proprio debito. Eppure è vietato chiamarlo condono perché, spiegano, rimangono dovuti la quota capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio esattoriale. Oltre, naturalmente, alle eventuali procedure esecutive. Ma vediamo di conoscere i tributi e i soggetti interessati.
Condonate o sanate resta il fatto che, per le cartelle esattoriali, grazie al Dl 193/2016 è stato dato il via ad una vera e propria rottamazione, altro termine caro al premier Renzi. Si paga subito, indipendentemente dalla somma, al massimo in quattro rate. Il che vuol dire entro il 15 marzo del 2018.
Ad essere interessati sono i contribuenti che risultano debitori di somme iscritte a ruolo negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Sono inclusi anche coloro a cui è stata recapitata la cartella nel corso di quest’anno relativa a pretese derivanti da iscrizioni a ruolo che gli enti creditori hanno affidato all’agente della riscossione entro il 31 dicembre scorso.
Porte aperte anche a chi:
- ha in essere un contenzioso in relazione ai debiti da rottamare;
- ha ottenuto la rateizzazione dei debiti;
- ha pagato parzialmente il proprio debito e ha già corrisposto la quota capitale e gli interessi iscritti a ruolo.
In merito ai tributi ammessi alla rottamazione tutte le entrate riscosse tramite ruolo, di natura patrimoniale e tributaria (IVA compresa). Inclusi, pertanto, anche i tributi comunali e regionali.
Risultano tuttavia esclusi:
- le risorse comunitarie;
- l’IVA all’esportazione;
- le somme recuperate per aiuti di Stato;
- i crediti da condanna della Corte dei Conti;
- le sanzioni pecuniarie di natura penale;
- le sanzioni per violazioni al Codice della Strada.