Il servizio di car sharing è una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall’articolo 51 del TUIR. E’, pertanto, possibile procedere a rimborso delle spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale. E’ questo il parere dell’Agenzia delle Entrate di fronte ad un quesito posto da una società che offre servizi di consulenza presso le sedi dei clienti localizzate nello stesso comune ove è ubicata la società e, per razionalizzare tempi e spese di trasporto, sceglie di utilizzare il car sharing al posto dei taxi o dei mezzi di trasporto pubblico.
Car sharing, diffusione e scenari di mercato
La risoluzione n. 83/E del 28 settembre 2016 affronta un tema di grande attualità e di elevato interesse per le imprese e i lavoratori dipendenti: gli aspetti tributari che gravano sul car sharing quando questo è utilizzato durante le trasferte di lavoro nel territorio comunale. Si configura, quindi, l’ipotesi di lavoratori dipendenti che, nello svolgimento di un lavoro in trasferta nel territorio comunale in cui ha sede la società, utilizzino, per i loro spostamenti, il car sharing in luogo dei taxi o dei mezzi di trasporto pubblico. Ai fini tributari il comma 5 dell’articolo 51 del TUIR è già chiaro stabilendo che indennità e rimborsi spese per trasferte eseguite all’interno del territorio comunale, ad eccezione dei rimborsi spese di trasporto opportunamente comprovate da documenti del vettore, concorrono a formare il reddito del lavoratore.
Car sharing, diffusione e scenari di mercato
C’è, però, da fare una riflessione, il servizio di car sharing è molto simile a quello dei taxi: i luoghi di partenza e di destinazione sono ben definiti; il corrispettivo è quantificato in base all’utilizzo effettivo del veicolo; la durata e i chilometri percorsi sono facilmente individuabili. Anche sotto l’aspetto fiscale si ha molta similitudine: le società di car sharing emettono fattura al termine di ogni utilizzo del veicolo e tali documenti sono facilmente paragonabili, per analiticità e dettaglio, ai documenti rilasciati dai taxi. Ma c’è di più. Le fatture, normalmente, vengono emesse alla persona fisica che utilizza il mezzo (ossia il lavoratore dipendente) ma, attraverso una procedura chiamata utilizzo incrociato, la fattura può essere emessa anche nei confronti di un altro cliente (ossia la società) che diviene intestatario effettivo. In tale ambito è interessante conoscere gli aspetti tributari laddove le spese di car sharing siano sostenute dal lavoratore dipendente, ancorché per trasferte effettuate nel territorio comunale, e successivamente rimborsate dall’azienda con la rendicontazione di una nota spese.
Rimborsi spese in azienda: calcolo e contabilità
Il parere dell’Agenzia delle Entrate è di apertura totale verso questo nuovo sistema di mobilità. L’Amministrazione rileva, infatti, che la fattura emessa dalla società di car sharing nei confronti del destinatario della prestazione contiene tutte le informazioni utili ad attestare l’effettivo spostamento del lavoratore dalla sede di lavoro fino al luogo di svolgimento della prestazione. Per questo motivo i rimborsi delle spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, opportunamente documentate, sono esenti ai sensi di cui al comma 5 dell’art. 51 del TUIR.