Nel passaggio in Commissione al Senato il testo del Ddl Lavoro Autonomo – rivolto a professionisti e freelance – si è arricchito di diverse novità. Fra queste, l‘articolo 11 commi 1 e 4, secondo cui la PA dovrà promuovere la partecipazione degli autonomi agli appalti pubblici. Con l‘articolo 10 si delega al Governo il riassetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute applicabili agli studi professionali.
Accesso a bandi e appalti pubblici
Un maggiore partecipazione dei lavoratori agli appalti pubblici nonché, come specificato dalla 11^ Commissione del Senato, ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o di ricerca. E’ questo quanto previsto dall’articolo 11 del DDL Lavoro Autonomo, attualmente in fase di discussione.
Si tratta di una iniziativa che promette di favorire la competitività dei professionisti. Le pubbliche amministrazioni dovranno, poi, favorire l’accesso dei lavoratori autonomi a tutte le informazioni relative a gare pubbliche e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione, anche attraverso gli sportelli dedicati al lavoro autonomo istituiti presso i Centro per l’Impiego.
Ma non solo: tutti i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali, finanziati con fondi strutturali europei.
Ai soggetti che svolgono attività professionale, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, è riconosciuto ai fini della partecipazione ai bandi e della assegnazione di incarichi e appalti privati la possibilità di:
- costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese;
- costituire consorzi stabili professionali;
- costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina, in quanto compatibile, sui raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
Sicurezza e tutela dei lavoratori
L’articolo 10, introdotto dalla 11^ Commissione del Senato, reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali. La delega deve essere esercitata entro un anno dall’entrata in vigore della legge. In particolare sono previste:
- l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che svolgono attività negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione;
- la determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
- la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale.
La riformulazione e la razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.