L’Agenzia delle Entrate presenta gli attesi chiarimenti relativi al Patent Box, la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali. Con la Circolare n. 11 dello scorso 7 aprile, l’Agenzia ha fornito importanti delucidazioni in merito alle modalità applicative dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi da 37 a 45 della Legge n. 190 del 2014.
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Soggetti ammessi ed esclusi
L’Agenzia ricorda che il Patent Box può riguardare tutti i soggetti, titolari di reddito d’impresa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni di soggetti residenti in Paesi con cui l’Italia ha in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. Rimangono escluse le imprese assoggettate a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese. In merito alle ipotesi di amministrazione straordinaria, l’Agenzia delle Entrate fa presente che il beneficio spetta nei casi in cui la procedura sia finalizzata alla prosecuzione dell’attività economica.
Software coperto da copyright e know-how
In merito al software coperto da copyright la circolare precisa che il contribuente dovrà fornire una prova a mezzo di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, che attesti la titolarità dei diritti esclusivi sul software, a titolo originario o derivato e la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività. Analoga dichiarazione sostitutiva deve essere fornita per il know-how. In tal caso occorre attestare la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al richiedente, avendole lo stesso acquisite a titolo originario o derivato.
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Accesso al regime
Qualora l’impresa intenda includere nel regime del Patent Box nuovi beni immateriali acquisiti a seguito di una prima opzione dovrà esercitare una nuova opzione di durata quinquennale. Se, però, il nuovo bene incluso nel Patent Box presenta vincoli di complementarietà con un bene immateriale già agevolato e l’impresa voglia considerare entrambi i beni come un bene unico, la nuova opzione coinciderà con la durata residua del bene precedente.
Determinazione del reddito
La circolare dell’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sul reddito agevolabile nel caso di utilizzo diretto o indiretto. Nel caso di utilizzo diretto, il contributo economico consiste nella quota di reddito o perdita di impresa ascrivibile al bene immateriale, incorporata nel reddito complessivo ovvero nella perdita derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso. Nella determinazione del contributo economico occorre fare riferimento ai dati contabili, come rilevati nei conti economici predisposti ai fini del bilancio d’esercizio.
Nel caso di utilizzo indiretto ossia nel caso di concessione in uso del bene immateriale, il reddito agevolabile è determinato dai relativi canoni, diminuito dei costi, diretti e indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta.