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Regime forfetario: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

di Nicola Santangelo

Pubblicato 15 Aprile 2016
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:38

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La Legge di Stabilità per il 2016 ha apportato alcune correzioni alla Legge 190/2014 con la quale veniva istituito il nuovo regime forfetario. Fra le novità di maggior rilievo spicca l’abbattimento dell’aliquota di imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni di attività. Adesso, con la circolare 10/E del 04/04/2016, interviene l’Agenzia delle Entrate per chiarire alcuni aspetti di fondamentale importanza: i contribuenti minimi che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario e quelli che hanno iniziato una nuova attività adottando il regime dei minimi possono transitare nel regime forfetario. Ma nella circolare c’è spazio anche per parlare di beni immobili e beni strumentali.

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Beni immobili

Nel nuovo regime forfetario i beni immobili comunque acquisiti e utilizzati per l’esercizio dell’attività non rilevano ai fini dei requisiti per l’accesso al regime né per la determinazione del reddito imponibile. Il reddito prodotto da eventuali beni immobili strumentali e patrimoniali del contribuente deve essere imputato come reddito di fabbricati alla persona fisica titolare dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo in regime forfettario.

Beni strumentali

Il costo dei beni strumentali non deve superare l’importo di 20.000 euro alla fine dell’esercizio. In tale ambito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tutti i beni a uso promiscuo vengono assunti nella misura del 50%.

=> Regime dei Minimi e nuovo calcolo dei contributi

Passaggio dal regime ordinario

I contribuenti minimi che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono revocare l’opzione, a partire dal 1° gennaio 2016 e accedere al regime forfettario. Qualora tali soggetti abbiano emesso, nel corso del 2016, una o più fatture con IVA possono procedere a stornare il documento emesso con una nota di credito, restituendo l’imposta al cedente. Questa operazione deve essere effettuata entro il termine di 60 giorni successivi dalla pubblicazione della circolare 10/E sul sito dell’Agenzia. Le eventuali ritenute d’acconto subite potranno essere chieste a rimborso o scomputate in dichiarazione dei redditi qualora non fosse più possibile correggere il documento che ha dato origine alla ritenuta.

Contribuenti minimi

La circolare ricorda che i soggetti che aderivano al 31 dicembre 2014 al regime dei contribuenti minimi possono continuare ad applicare l’agevolazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% fino alla fine del quinquennio. Non è, pertanto, possibile che un soggetto abbia applicato il regime dei minimi fino al 2015 e ora intenda transitare a quello forfettario.