L’Agenzia delle Entrate interviene sul bonus per la riqualificazione energetica per il 2016 e lo fa con un provvedimento del Direttore tramite il quale detta le indicazioni per i contribuenti che, rientrando nella cosiddetta no tax area – soglia di reddito sotto la quale non si versa l’IRPEF – risultano di fatto esclusi dall’applicazione della detrazione del 65%.
Grazie alle Legge di Stabilità 2016 e alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, anche questi soggetti potranno beneficiare del bonus, in forma di credito.
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La legge di Stabilità 2016 ha previsto che, in merito alle spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, delle quali spetta il bonus 65%, i contribuenti che possiedono redditi esclusi dall’imposizione IRPEF per espressa previsione (no tax area) o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir, possono cedere il credito all’impresa fornitrice che ha eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento da loro dovuto in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali.
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I soggetti che ricadono nella no tax area, infatti, solitamente non possono fruire dell’agevolazione, poiché questa spetta solo fino a concorrenza dell’imposta lorda. La scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare del condominio, che approva gli interventi e poi comunicata al fornitore.
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Il fornitore, poi, deve comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.
L’efficacia dell’operazione è subordinata alla trasmissione, entro il 31 marzo del prossimo anno, di una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate a mezzo canale Entratel o Fisconline contenente:
- il totale della spesa sostenuta nel 2013 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
- l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese;
- il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno;
- il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito;
- l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo a decorrere dal 10 aprile 2017. La quota di credito non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.