La Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto importanti modifiche in tema del lavoro. Fra le novità del contratto a tutele crescenti, infatti, è da ricordare il bonus contributivo del 40%, quindi in misura ridotta rispetto al passato, per i lavoratori assunti nel 2016. Ma le novità non si fermano qui poiché riguardano anche chi vuole andare in pensione, chi riceve benefit e chi diventa papà.
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Bonus contributivo
E’ stato rivisto l’incentivo in favore delle assunzioni a tempo indeterminato. Quest’anno è previsto un esonero contributivo fino ad un massimo del 40% (in passato l’esonero era totale) degli oneri previdenziali dovuti dall’azienda e, comunque, fino ad un massimo di 3.250 euro. Il bonus è rivolto a tutti i datori di lavoro diversi dagli agricoli e per ottenerlo si dovrà presentare domanda all’Inps. La decontribuzione durerà due anni (in passato gli anni erano tre).
Part-time per la pensione
I lavoratori più anziani che maturano il requisito per la pensione di vecchiaia entro il 2018 potranno scegliere di ridurre il proprio orario di lavoro al fine di favorire l’ingresso in azienda di giovani a cui trasferire know-how e competenze. La possibilità è subordinata alla stipula di un accordo con il datore di lavoro per ridurre l’orario di lavoro in misura tra il 40% e il 60%. Sulla prestazione non svolta l’Inps riconoscerà la contribuzione figurativa mentre il lavoratore riceverà dal datore, oltre alla retribuzione per le ore lavorate, una somma pari ai contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare sulla parte non lavorata. Quest’ultima parte non è fiscalmente imponibile ed è esente da contributi.
Esonero Irpef sui benefit
I commi da 182 a 191 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità prevedono, fra l’altro, l’esenzione da Irpef dell’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti ai dipendenti e ai loro familiari per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
Congedo nascita figlio
Due giorni di congedo obbligatorio (in passato il congedo di paternità obbligatorio era di un solo giorno) per il padre da fruire entro cinque mesi dalla nascita del figlio, anche non continuativamente. Altri due giorni potranno essere richiesti facoltativamente dal lavoratore ma in questo caso andranno a ridurre il periodo di astensione dal lavoro della madre. Il congedo obbligatorio è indennizzato dall’Inps in misura pari al 100% della retribuzione globale e danno diritto all’accredito figurativo della contribuzione.