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Nuovo Isee, le risposte ai quesiti

di Nicola Santangelo

4 Novembre 2015 01:00

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L’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, è un parametro che permette di conoscere la situazione economica di ciascun contribuente. Tramite tale indicatore è possibile, quindi, verificare se un soggetto ha diritto ad una prestazione assistenziale o ad un servizio di pubblica utilità. L’Istituto dell’ISEE è stato profondamente modificato nel corso del 2014 in quanto si è tentato di garantire una maggiore equità nell’accesso alle prestazioni o agevolazioni. Ma è stato proprio questo profondo cambiamento a dare vita a dubbi. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde continuamente ai quesiti posti. Gli ultimi chiarimenti sono stati forniti alla fine del mese di ottobre. Vediamo quelli più significativi.

=> Riforma ISEE: DSU e verifiche 2015

Nucleo familiare

In caso di prestazioni agevolate rivolte a minorenni, è possibile prescindere dall’ISEE del padre in tre casi:

  1. quando con provvedimento giudiziario sia stato stabilito il versamento di assegni periodici a favore dei figli;
  2. quando sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato ex art. 333 c.c. il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  3. quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Prestazioni universitarie all’estero

Ai fini della compilazione della DSU occorre inserire anche il reddito del figlio derivante dalla borsa di studio di Paesi extra Ue. Per la conversione in euro dell’importo percepito in valuta estera occorre fare riferimento all’Ufficio Italiano Cambi al fine di determinare il cambio in vigore in un determinato giorno.

Patrimonio immobiliare

Per la compilazione del Quadro FC2 – Sez. I, ai fini della compilazione della voce “Incremento del patrimonio immobiliare nell’anno precedente”, la cifra da inserire dipende dal valore dell’immobile venduto e da quello acquistato. Nel caso in cui il valore dell’immobile venduto risulti maggiore del valore di quello acquistato non potrà essere compilata la Sezione relativa all’incremento del patrimonio immobiliare nell’anno precedente. Viceversa, se il valore dell’immobile venduto risulti inferiore a quello dell’immobile acquistato, dovrà essere indicata come cifra la differenza tra l’acquisto e la vendita.
In caso di immobili andati all’asta per mancato pagamento del mutuo, la quota residua del finanziamento dell’immobile deve essere inserito nel rigo corrispondente del quadro FC3 della DSU poiché la proprietà dello stesso rimane in capo al debitore esecutato sino al decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, successivo all’aggiudicazione.

Interessi su conti correnti

Gli interessi su conti correnti e depositi bancari vanno inseriti nelle sezioni relative al patrimonio mobiliare laddove si prevede che il valore da indicare sia quello del saldo contabile attivo “al lordo degli interessi”. Gli interessi su altre tipologie di redditi non vanno indicati in dichiarazione poiché è previsto un sistema di calcolo fittizio (reddito figurativo delle attività finanziarie), basato su quanto dichiarato nel Quadro F5 dedicato al patrimonio mobiliare.