Il reato penale non scatta in caso di omesso versamento dell’IVA se i fondi sono destinati all’adeguamento strutturale dell’azienda e al pagamento degli stipendi arretrati. E’, tuttavia, da evidenziare che tale affermazione non può essere considerata applicabile universalmente e in maniera incondizionata. Sarà, infatti, il giudice a valutare l’applicabilità di tale principio analizzando il quadro probatorio presentato ai fini della non punibilità.
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La sentenza n. 40352 del 2015 della Corte di Cassazione apre una nuova breccia nella disciplina relativa al reato di omesso versamento IVA. In pratica è accaduto che il legale rappresentante di una società si sia difeso dall’imputazione del delitto di omesso versamento Iva specificando che l’omesso versamento era causato da un investimento eseguito dall’azienda per gli adeguamenti strutturali nel rispetto delle norme antinfortunistiche e dal pagamento delle retribuzioni ai dipendenti. La sentenza della Corte è giustificata dal principio, affermato ormai da diverso tempo, secondo cui la crisi di liquidità può escludere la colpevolezza a condizione che il contribuente dimostri di avere adottato tutte le misure per provvedere all’assolvimento dell’obbligo tributario. E questa non è la prima sentenza che stabilisce la non colpevolezza: significativa è, infatti, la decisione del Gup di Milano di qualche anno fa che ha assolto un imprenditore colpevole di non avere versato l’IVA a causa della difficile situazione economica dell’impresa.
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Secondo la sentenza 40352/2015 il contribuente è tenuto a dimostrare sia il mancato assolvimento dell’obbligo tributario a causa della crisi economica sia l’impossibilità a fronteggiare adeguatamente la contingenza anche reperendo risorse finanziarie ed economiche presso terzi ovvero agendo sul proprio patrimonio. Nello specifico il contribuente deve riuscire a dimostrare di non essere stato in grado di far fronte alla crisi a causa di eventi indipendenti dalla sua volontà. E’ tuttavia da precisare che la non punibilità degli omessi versamenti delle imposte compete al giudice di merito. Questi, infatti, deve verificare caso per caso l’assenza di dolo o l’assoluta impossibilità di far fronte alle obbligazioni tributarie.