Con la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo si assisterà ad una generale riduzione del costo del ravvedimento. Questo perché dal momento in cui le modifiche cominceranno a produrre gli effetti, ossia dal 2017, verrà applicato il cosiddetto “principio della proporzionalità” inerente alle sanzioni sulle violazioni a bassa pericolosità fiscale. In pratica sanare la propria posizione con l’istituto del ravvedimento operoso potrebbe costare meno. Ma le novità non si fermano qui: ad essere interessati sono anche le violazioni nelle dichiarazioni, i crediti inesistenti e l’omessa registrazione degli atti.
=> Ravvedimento operoso
A partire dal 1° gennaio 2017 ravvedersi costerà meno: in caso di versamenti tardivi, se regolarizzati in tempi rapidi ossia nei 14 giorni successivi alla scadenza originaria, costerà solo lo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Dal quindicesimo al trentesimo giorno si arriverà all’1,5% mentre per le violazioni sanate oltre il trentesimo giorno e fino al novantesimo si arriverà all’1,67%.
Violazioni nelle dichiarazioni
In caso di dichiarazione infedele la sanzione andrà dal 90% al 180% dell’imposta evasa. Qualora l’imposta accertata sia inferiore al 3% di quella dichiarata e comunque non superiore a 30.000 euro il nuovo sistema sanzionatorio, in vigore dal 2017, prevede la riduzione a 1/3 della sanzione base.
Crediti inesistenti
Qualora il contribuente utilizzi un credito d’imposta in misura superiore rispetto a quanto spettante, è comminata una sanzione pari al 30%. In caso di compensazione di crediti inesistenti la sanzione va dal 100% al 200% della misura dei crediti utilizzati, senza alcuna possibilità di definizione agevolata. Sono queste le novità apportate all’articolo 13 commi 4 e 5 del D.Lgs. 471/97.
Omessa registrazione degli atti
La revisione fiscale riscrive le sanzioni per l’omessa registrazione di atti e fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro. Le nuove disposizioni prevedono l’abbattimento delle sanzioni se la registrazione verrà effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni. In pratica se la richiesta di registrazione verrà effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni verrà applicata le sanzione amministrativa dal 60% al 120% (la normativa previgente prevedeva un’imposta dal 120% al 240%) dell’ammontare dell’imposta dovuta con un minimo di 200 euro.