Sanzioni amministrative soft per piccole violazioni

di Nicola Santangelo

5 Ottobre 2015 01:00

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Il decreto di riforma delle sanzioni amministrative ha introdotto lievi modifiche alle sanzioni da applicare alle violazioni cosiddette a bassa pericolosità. In particolare, con le modifiche che entreranno in vigore dal 2017, è prevista una generale diminuzione delle sanzioni amministrative per tutte quelle violazioni derivanti da condotte a bassa pericolosità. Nello specifico si fa riferimento agli omessi o carenti versamenti, alla omessa o infedele dichiarazione e al reverse charge.

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Versamento omesso o carente

Le modifiche introdotte all’articolo 13 del D.Lgs. 471/97 riducono le sanzioni amministrative comminate in caso di omesso o carente versamento nei novanta giorni successivi alla scadenza. Nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2017, è prevista l’applicazione di una sanzione pari all’1% per ogni giorno di ritardo per i versamenti effettuati nei quattordici giorni successivi il termine scaduto e del 15% per i tardivi versamenti effettuati a partire dal quindicesimo giorno e fino al novantesimo.

Dichiarazione infedele

A partire dal 2017 la sanzione prevista per dichiarazione infedele andrà dal 90% al 180% dell’imposta dovuta, in diminuzione rispetto all’attuale (dal 100% al 200%). La sanzione sarà comminata nella misura di un terzo rispetto a quella ordinaria, ossia dal 30% al 60%, in sede di accertamento e in assenza di comportamento fraudolento, se l’infedeltà risulta essere di scarso profilo ossia se l’imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata e, comunque, non superiore a 30.000 euro ovvero quando la violazione deriva da errore temporale di imputazione di componenti positivi e negativi in base alla corretta competenza economica.

Dichiarazione omessa

In caso di dichiarazione omessa e successivamente presentata entro il termine fissato per quella dell’anno successivo e, comunque, prima del controllo fiscale, la sanzione andrà dal 60% al 120%.

Reverse charge

In merito al reverse charge, qualora le violazioni compiute creino un danno erariale verrà applicata la sanzione dal 90% al 180% dell’imposta. E’ prevista una sanzione fissa compresa tra 250 e 10.000 euro se l’imposta sul valore aggiunto è stata erroneamente addebitata e versata dal cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge ovvero nei casi in cui sia stata applicata l’inversione contabile in assenza dei presupposti che danno origine al reverse charge.