I datori di lavoro saranno liberi di sorvegliare i lavoratori dipendenti tramite telefonini, tablet e computer utilizzati per l’esercizio dell’attività (controllo a distanza). E’ questo quanto previsto dalle ultime modifiche introdotte dal Jobs Act. Non sono necessari accordi sindacali ma solamente un regolamento aziendale.
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Dove finisce la privacy del lavoratore, dunque, comincia il controllo dell’azienda. Il controllo dei lavoratori, infatti, può avvenire a distanza senza alcuna autorizzazione sindacale o amministrativa. Per comprendere meglio gli effetti di questa norma è bene distinguere i controlli a distanza in due categorie.
- I primi, diretti, sono quelli finalizzati esclusivamente al controllo del lavoratore e, in linea di massima, sono vietati.
- I secondi, indiretti, sono oggetto di modifica del Jobs Act e coinvolgono i più comuni strumenti di lavoro come, esempio, tablet, computer e smartphone.
Il nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, in pratica, non richiede più il preventivo accordo sindacale o amministrativo. C’è da dire che le novità introdotte giocano border line con le norme previste dal Codice della Privacy. Pertanto, qualora il datore di lavoro sia interessato a utilizzare tali strumenti per controllare la prestazione del lavoratore, dovrà osservare una serie di condizioni. Per prima cosa dovrà essere sviluppato e condiviso un regolamento aziendale al fine di portare a conoscenza dei lavoratori dipendenti le regole per il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. Si tratta di un vero e proprio codice che spieghi ai lavoratori dipendenti cosa è possibile fare con gli strumenti di lavoro e cosa non lo è. I controlli, poi, dovranno essere effettuati nel modo meno invasivo possibile, comunque sempre preceduti da una informativa per comunicare le modalità e le tempistiche secondo le quali verranno effettuati. I controlli a distanza in ogni caso non devono essere confusi con i controlli difensivi ossia quelli messi in atto dal datore di lavoro per accertare eventuali comportamenti illeciti dei lavoratori dipendenti.