Jobs Act: novità su lavoro supplementare e clausole elastiche

di Nicola Santangelo

Pubblicato 29 Giugno 2015
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:38

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Una delle modifiche più significative introdotte dal Jobs Act è quella relativa al lavoro supplementare e alle clausole elastiche. In pratica cambiano alcune regole in merito al lavoro supplementare, ossia la prestazione di lavoro svolta in aggiunta rispetto all’orario ridotto, e alle clausole elastiche, ossia gli accordi presi tra datore di lavoro e lavoratore che prevedono la possibilità di modificare o allungare gli orari di lavoro part time.

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Lavoro supplementare Il lavoro supplementare può essere richiesto dal datore di lavoro, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dai contratti collettivi, anche senza il consenso del lavoratore. La richiesta può riguardare singole giornate, settimane o mesi. Anche in assenza di una disciplina o di un accordo siglato tra le parti, il datore di lavoro può chiedere al dipendente di svolgere una prestazione aggiuntiva rispetto all’orario ridotto fino ad un massimo del 25% delle ore di lavoro settimanale concordate. Il lavoratore può rifiutare di svolgere il lavoro supplementare se dimostra l’esistenza di comprovate esigenze lavorative, come ad esempio un’altra occupazione, oppure per motivi di salute o particolari situazioni familiari ovvero di formazione professionale. Le ore di lavoro supplementare vanno retribuite una una maggiorazione del 15% rispetto alla paga base oraria. Nel part time si parla di lavoro straordinario quando la prestazione lavorativa si estende oltre l’orario normale pieno. Clausole elastiche Tra datore di lavoro e lavoratore possono essere negoziate clausole elastiche come ad esempio gli accordi che consentono al datore di lavoro di cambiare l’orario di lavoro del dipendente allungando la sua durata o spostando la collocazione della sua prestazione. Tali accordi devono rispettare i limiti previsti dai contratti collettivi. Una volta concordata la clausola elastica il datore di lavoro può modificare la durata della prestazione dando un preavviso minimo di almeno due giorni. Il datore di lavoro che utilizza le clausole elastiche deve compensare il lavoro aggiuntivo con una maggiorazione del 15%.