Versamento contributi previdenziali nell’impresa familiare

di Anna Fabi

23 Agosto 2023 14:22

Il titolare dell'impresa familiare è tenuto a pagare i contributi dei propri collaboratori: ecco le casistiche che richiedono o meno tali versamenti.

Nell’impresa familiare i soggetti che svolgono abitualmente la propria attività devono provvedere al versamento dei contributi previdenziali. E’ il titolare dell’impresa il responsabile del versamento dei contributi dei propri collaboratori.

Vediamo di approfondire la questione, spiegando quando è possibile non pagare tali oneri.

Impresa familiare: contributi dovuti

I familiari collaboratori e i coadiuvanti che prestano la loro attività nell’impresa familiare con abitualità e prevalenza devono iscriversi alla gestione Previdenziale presso la quale è iscritto l’imprenditore. Ai fini previdenziali si considerano familiari coadiuvanti il coniuge, i figli compresi quelli adottivi e quelli nati da un precedente matrimonio del coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Per ciascun collaboratore sono dovuti i contributi fissati in base al minimale annualmente rivalutato e i contributi sul reddito eccedenti il minimale. Nelle imprese familiari legalmente costituite il calcolo è effettuato sulle quote di reddito denunciato da ciascuno ai fini fiscali mentre nelle aziende non costituite in imprese familiari il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali per una quota complessivamente non superiore al 49%.

Il titolare dell’impresa familiare è responsabile del versamento dei contributi propri e dei collaboratori nei confronti dei quali può esercitare il diritto di rivalsa. L’onere risulta deducibile da parte di coloro che lo hanno effettivamente sostenuto.

Quando non si versano contributi

I contributi per i collaboratori familiari non sono dovuti qualora questi prestino l’attività in modo occasionale e non prevalente. L’occasionalità è da intendersi anche in via presuntiva: è il caso di familiari pensionati e di quelli che risultano essere impiegati a tempo pieno in altre attività.

Sono, tuttavia, soggetti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche se prestano attività saltuaria, il coniuge e i figli nonché i parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che, alle sue dipendenze, prestano opera anche in maniera non retribuita.


a cura di LavoroImpresa