Dall’Organismo Italiano di Contabilità arrivano aggiornamenti dei principi contabili Oic 15, 20 e 21. Sotto osservazione sono finiti i crediti, i titoli e le partecipazioni. Tra le principali novità lo stop alla cancellazione facile dei crediti, la classificazione in bilancio di titoli e partecipazioni e la registrazione dei ricavi fin dalla consegna del bene nel caso di vendita a rate con riserva di proprietà.
Eliminazione di crediti soggetti a operazioni di smobilizzo
I criteri relativi all’eliminazione dei crediti soggetti a operazioni di smobilizzo quali cessione, cartolarizzazione e factoring, sono dettati dal nuovo Oic 15. La cancellazione potrà avvenire solo quando si estinguono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal rapporto obbligatorio oppure quando questi vengono trasferiti congiuntamente ai rischi ad essi connessi. In caso di smobilizzo pro-solvendo il credito non potrà essere più depennato.
Vendite a rate con riserva di proprietà
Per quanto riguarda la rappresentazione in bilancio delle vendite a rate con riserva di proprietà occorre far prevalere la sostanza economica dell’operazione rispetto alla sua forma giuridica. In tale ambito l’Oic 15 previsa che, sebbene il compratore diviene proprietario del bene acquistato con il pagamento dell’ultima rata, ne assume i rischi fin dal momento della consegna. Pertanto la rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito va effettuato alla data di consegna, indipendentemente dal formale passaggio di proprietà.
Titoli e partecipazioni
I nuovi Oic 20 e 21 riformulano la disciplina relativa alla classificazione dei titoli e delle partecipazioni. In sintesi è stabilito che gli strumenti finanziari destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale devono essere iscritti fra le immobilizzazioni. Tutti gli altri vanno indicati nell’attivo circolante. Tale decisione, pertanto, è strettamente correlata alla volontà del management aziendale. I medesimi titoli, infatti, possono essere destinati a costituire immobilizzazioni oppure essere iscritti nell’attivo circolante sulla base di specifiche strategie meramente aziendali.
Quanto alle partecipazioni si presumono immobilizzate quelle in altre imprese che consentono l’esercizio di almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se si tratta di società quotate, esercitabili nell’assemblea ordinaria.