Procedure DVR: giallo sulla decorrenza dei termini

di Paolo Sebaste

Pubblicato 28 Dicembre 2012
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:39

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Con il decreto interministeriale del 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi previste dall’art.29 comma 5 del Decreto Legislativo 81/2008.
Una prima curiosità  riguarda la procedura “poco ortodossa” di emanazione delle procedure, con un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale che annuncia la pubblicazione sul sito internet del Ministero del Lavoro del decreto e dell’allegato contenente le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti; possibilità  peraltro estesa anche ai datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti non rientranti nelle categorie escluse dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il decreto interministeriale, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, prevede che la entrata in vigore delle disposizioni sulla applicazione delle procedure standardizzate sia prevista entro sessanta giorni dalla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Difficile spiegare le motivazioni che hanno indotto il Ministero ad un percorso fuori dai canoni tradizionali per la adozione delle procedure standardizzate; il testo del provvedimento tuttavia, circa il differimento dell’entrata in vigore al sessantesimo giorno di pubblicazione ne da motivazione con la esigenza da parte di un numero elevato di piccole e medie imprese di attuare le nuove disposizioni, abbandonando la pratica dell’autocertificazione della valutazione dei rischi il cui termine scadrebbe definitivamente il 31 dicembre 2012.

Proprio il lasso di tempo intercorrente tra la scadenza del termine definitivo per abbandonare l’autocertificazione e quello previsto per la adozione delle procedure standardizzate da parte dei datori di lavoro, ha creato qualche punto di domanda tra gli addetti ai lavori, soprattutto in considerazione di eventuali rilievi che potrebbero essere fatti nel corso di attività  di verifica svolte nel periodo intercorrente tra i due termini.

La parola passa di nuovo al Ministero del Lavoro per una interpretazione sulle disposizioni appena emanate?