IRAP: chiarezza sui limiti di applicabilità  dell’imposta

di Nicola Santangelo

22 Novembre 2012 14:30

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Dopo che imprese e liberi professionisti per mesi hanno chiesto che fosse individuata l'area di applicazione IRAP – e dopo numerose sentenze da parte della Corte di Cassazione – finalmente sembra essere giunto il momento di tracciare i confini per l'applicazione dell’imposta, finora individuati con una sottilissima (e un po' confusa) linea di demarcazione che prendeva nome di autonoma organizzazione.

In effetti riuscire a spiegare cosa sia una autonoma organizzazione non è cosa facile.
Si è parlato di organizzazione produttiva e di impiego esteso di mezzi.

Ma si tratta sostanzialmente di caratteristiche meramente soggettive.

Già  da giugno 2011 mi domandavo quale fosse il criterio di valutazione per capire se un imprenditore faccia o meno impiego esteso di mezzi.

=> Chiarisci i dubbi sul versamento IRAP

Così come non era chira la questione autonoma organizzazione, rivista e rettificata anche dalla Suprema Corte con una serie di sentenze storiche.

=> Leggi il no della Cassazione all’ IRAP per i piccoli imprenditori

Ebbene, l'epopea IRAP sembrerebbe essere arrivata all'ultimo capitolo. Quello in cui, si spera, si fa un po' di chiarezza.

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La Legge di Stabilità  ha infatti stabilito che un decreto ministeriale provvederà  a fissare i limiti per l'esclusione dall'Imposta Regionale sulle Attività  Produttive.

Si tratta, insomma, di una disposizione di legge che innalza i confini entro i quali l'imposta è dovuta affinché la valutazione dell'obbligo del pagamento non sia un fatto meramente soggettivo.

=> Approfondisci il taglio IRAP nella Legge di Stabilità  dal 2014

Il testo dell'emendamento afferma che a partire dal 2014 sarà  istituito un fondo finalizzato a escludere dall'ambito di applicazione IRAP le persone fisiche che svolgono attività  di impresa o di lavoro autonomo e che non impieghino lavoratori dipendenti o assimilati né beni strumentali il cui ammontare massimo sarà  determinato dal decreto ministeriale.

Sembrerebbe essere intenzione del legislatore considerare non organizzata ogni impresa che presenta caratteristiche diverse da quelle che saranno introdotte. Auspichiamo che tutto ciò non generi nuovi disordini circa l'ambito di applicabilità  del tributo.