Con il termine commercio elettronico si intende qualsiasi forma di transazione basata su invio ed elaborazione di informazioni di pagamento digitalizzate. Approfondiamo l'argomento esaminando gli aspetti relativi all'e-commerce indiretto e diretto e la disciplina delle imposte dirette.
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E-commerce indiretto
Si ha quando il prodotto viene consegnato per corrispondenza. E' assimilabile alle vendite a distanza. Il venditore, quindi, è esonerato dall'emissione delle ricevute fiscali, dello scontrino e delle fatture se non espressamente richiesti dal cliente.
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Per il venditore italiano che ha realizzato cessioni verso l'UE inferiori a euro 79.534,36 la vendita è imponibile ai fini Iva nel caso la cessione avvenga ad un acquirente italiano o comunitario privato.
Qualora il cedente abbia realizzato cessioni verso l'UE superiori alla suddetta soglia, la vendita è imponibile Iva nel Paese UE in caso di acquirente comunitario soggetto a Iva o privato.
La vendita, invece, non è imponibile se l'acquirente è extracomunitario.
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E-commerce diretto
Si ha quando il prodotto è consegnato via Internet. Si tratta di cessione di beni immateriali o di servizi informativi. Tali cessioni si annoverano fra le prestazioni di servizi e, per questo, è rilevante il momento del pagamento del corrispettivo. Chi vende per e-commerce diretto deve sempre emettere la fattura ordinaria al momento della spedizione.
Imposte Dirette
Ai fini delle Imposte Dirette non è prevista nessuna tassazione in Italia per gli operatori non residenti che vendono nel territorio italiano. Gli operatori residenti che vendono in Italia o all'estero sono soggetti a tassazione in Italia.
Avviare un'attività di e-commerce
I possessori di Partita Iva che intendono aprire un'attività di commercio elettronico devono comunicare l'inizio dell'attività al Comune di residenza ovvero in quello in cui si ha la sede legale. Si ricorda che il soggetto che dispone di un sito Web è tenuto a indicare nelle sue pagine il numero di Partita Iva.