Il licenziamento per giusta causa in congedo parentale

di Barbara Weisz

Pubblicato 12 Novembre 2012
Aggiornato 19 Ottobre 2021 11:45

L'astensione dal lavoro in congedo facoltativo può essere esercitata previa comunicazione al datore di lavoro.

La legge italiana sul lavoro tutela la lavoratrice madre dal licenziamento purché non intervenga una giusta causa: ad esempio, essersi assentata dal lavoro per il congedo parentale facoltativo senza prima comunicarlo al datore di lavoro. È il caso esaminato dalla sentenza di Cassazione 16746/2012, che ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa considerando colpa grave il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione preventiva all’azienda, risultando quindi assente ingiustificata.

Licenziamento del genitore

La normativa che regola il licenziamento del genitore è il dlgs 151/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità  e della paternità , a norma“). Nello stesso articolo 54 stabilisce il divieto di licenziare la lavoratrice in gravidanza e fino al compimento del primo anno di età  del bambino, ma anche i casi in cui il licenziamento è possibile in quanto scatta la «colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro».

Congedo parentale

L’assenza ingiustificata è motivo di licenziamento per giusta causa, ma il congedo parentale facoltativo non sarebbe assenza ingiustificata in quanto è un diritto, disciplinato sempre dalla legge 151/2011 all’articolo 32: «per ogni bambino, nei primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro» (dieci mesi in totale fra congedi di madre e padre, undici nel caso il padre stia a casa più di tre mesi).

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Tuttavia, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità  e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni».

E qui sta il punto: l’astensione dal lavoro in congedo facoltativo può essere esercitata solo previa presentazione della comunicazione al datore di lavoro, con l’unica eccezione dei casi di oggettiva impossibilità. Il datore di lavoro deve quindi sincerarsi del fatto che l’omessa dichiarazione non sia stata causata da particolari condizioni psico-fisiche della lavoratrice, dovute alla gestazione e alla maternità . In caso contrario il licenziamento è ammissibile per giusta causa.