Si parla di infortunio in itinere quando un lavoratore subisce un infortunio durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro all'abitazione o durante il normale percorso che collega due lavori se il lavoratore intrattiene più di un rapporto di lavoro ovvero durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti se l'azienda è sprovvista di mensa aziendale.
La normativa attuale prevede che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto perché ricollegabile, ancorché in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa.
In effetti recentemente la giurisprudenza ha allargato i confini dell'infortunio in itinere facendo rientrare in questa fattispecie anche le lesioni riportate da un lavoratore in caso di scippo subito durante il percorso casa-lavoro.
In merito a quest'ultimo punto è, infatti, intervenuta la Corte di Cassazione con una sentenza emessa lo scorso luglio nella quale viene affermato che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è indennizzabile l'infortunio subito dal lavoratore in itinere se derivato da eventi dannosi anche imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato.
In pratica il rischio per il lavoratore è protetto quando risulta essere ricollegabile seppur in modo indiretto allo svolgimento dell'attività lavorativa. Sempre in merito all'infortunio in itinere è bene precisare che per andare al lavoro può essere utilizzata la bicicletta solo se mancano i mezzi pubblici. La precisazione arriva dall'ordinanza 7970 della Corte di Cassazione secondo la quale l'uso del veicolo privato deve rappresentare una necessità e non devono esistere soluzioni alternative rappresentate essenzialmente dai mezzi pubblici.
Il carattere di necessità nell'utilizzo del mezzo pubblico deve essere valutato anche in un'ottica di bilanciamento tra esigenze del lavoro e quelle proprie del lavoratore. L'utilizzo del mezzo privato per maggior comodità del lavoratore non giustifica un intervento solidaristico a carico della società .