Come aprire un’attività  di Affittacamere

di Nicola Santangelo

Pubblicato 30 Agosto 2012
Aggiornato 13 Novembre 2018 09:53

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Dopo aver osservato i passi principali per aprire un Bed & Breakfast, i regolamenti regionali e le principali disposizioni normative, vogliamo affrontare un argomento molto importante riguardante l'apertura di un'attività  che, in molte regioni, è assimilata al B&B: l'Affittacamere.

Vengono definite “Affittacamere” le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventuali servizi complementari.

Come per il Bed & Breakfast, per aprire un'attività  di affittacamere occorre fare riferimento alle disposizioni regionali. Ogni regione, infatti, definisce i requisiti minimi per l'esercizio dell'attività  e definisce i servizi basilari da offrire ai clienti come ad esempio la pulizia, la fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento o il cambio della biancheria. In particolare occorre fare riferimento alle seguenti disposizioni:

  • Abruzzo: L.R. 28 aprile 2000, n. 78;
  • Basilicata: L.R. 6 settembre 2001, n. 37;
  • Bolzano: L.P. 11 maggio 1995, n. 12;
  • Calabria: L.R. 26 febbraio 2003, n. 2;
  • Campania: L.R. 10 maggio 2001, n. 5;
  • Emilia Romagna: L.R. 28 luglio 2004, n. 16, art. 13;
  • Friuli Venezia Giulia: L.R. 16 gennaio 2002 n. 2, artt. 81 e 82;
  • Lazio: Regolamento Regionale 24 ottobre 2008 n. 16;
  • Liguria: L.R. 25 maggio 1992, n. 13, art. 13-bis; L.R. 28 gennaio 2000, n. 5, art. 1;
  • Marche: L.R. 11 luglio 2006, n. 9;
  • Molise: L.R. 12 luglio 2002, n. 13;
  • Piemonte: L.R. 15 aprile 1985, n. 31. Art. 15-bis – L.R. 13 marzo 2000, n. 20;
  • Puglia: L.R. 24 luglio 2001, n. 17;
  • Sardegna: L.R. 12 agosto 1998, n. 27, art. 6 – delibera della Giunta Regionale n. 11/6 del 30 marzo 2001;
  • Sicilia: L.R. 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88; L.R. 3 maggio 2001, n. 6, art. 110, comma 14;
  • Toscana: L.R. del 23 marzo 2000, n. 42, art, 55;
  • Trento: L.P. 15 maggio 2002, n. 7, art. 33;
  • Umbria: L.R. 27 dicembre 2006, n. 18, art. 47;
  • Valle D’Aosta: L.R. 29 maggio 1996, n. 11 – L.R. 4 agosto 2000, n. 23;
  • Veneto: L.R. 4 novembre 2002, n. 33, art. 27.

Solitamente la definizione di “Affittacamere” viene sostituita dal termine “Locanda” quando nello stesso edificio viene svolta anche l'attività  di ristorazione.

Chi intende avviare un'attività  di affittacamere deve avere i seguenti requisiti:

  • non avere riportato o essere stato riabilitato per le condanne elencate agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche;
  • insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge n. 575 del 31 maggio 1965.

I locali destinati all'esercizio dell'attività  di affittacamere devono rispettare le caratteristiche igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione. Inoltre è necessario che tutte le attività  abbiano i seguenti requisiti minimi:

  • servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore al giorno;
  • servizio di pulizia della camera almeno una volta al giorno;
  • cambio della biancheria almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente;
  • fornitura costante di acqua calda, energia elettrica e riscaldamento;
  • in caso di somministrazione di pasti è necessario il possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande e l'autorizzazione sanitaria rilasciata previa verifica del rispetto dei parametri minimi relativi alla cucina.

Per avviare l'attività  di affittacamere occorre fare riferimento alla procedura della Comunicazione Unica.