Data da ricordare il 18 luglio: è il momento in cui scattano le disposizioni dettate dalla Riforma del Lavoro Fornero relativamente alla gestione del personale. Si tratta di regole da applicare correttamente nei casi di contratti a termine o apprendistato al fine di evitare di incorrere in contenziosi o sanzioni. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
CONTRATTI A TERMINE
Operativa la maggior parte delle disposizioni della Legge 92/2012 (la restante parte, invece, avrà debutterà prossimamente).
In caso di primo rapporto a tempo determinato i datori di lavoro non avranno l'onere di indicare le ragioni giustificatrici nel contratto (causalone).
Importante, inoltre, osservare le pause tra un contratto a termine e quello successivo nei confronti dello stesso lavoratore. A seconda che il contratto precedente sia stato di durata fino a sei mesi o oltre si dovranno rispettare i 60 o i 90 giorni pena la conversione a tempo indeterminato del rapporto. Tale condizione riguarderà i contratti stipulati a partire dal 18 luglio 2012.
APPRENDISTATO
Prima di stipulare nuovi contratti di apprendistato si dovrà verificare il rispetto della percentuale di conferma in servizio pari almeno al 30% (dal 18 luglio 2015 la percentuale si eleva al 50%) con riferimento agli apprendisti nei precedenti 36 mesi.
Resta escluso dall'adempimento il datore di lavoro che occupa fino a 9 lavoratori.
Il mancato rispetto di tale clausola riconduce a considerare i lavoratori come subordinati a tempo indeterminato.
CONTRATTO A PROGETTO
Particolare attenzione all'oggetto del contratto dei co.co.pro., al risultato finale, alle clausole di recesso (previsto solo per giusta causa o inidoneità professionale), al compenso che non potrà essere inferiore a quello individuato dal CCNL.
La violazione di tali regole comporterà la presunzione automatica di subordinazione.
CONTRATTO A CHIAMATA
Debutta l'obbligo della comunicazione preventiva in caso di chiamata breve ossia non superiore a 30 giorni. La comunicazione deve essere fatta tramite SMS, fax o e-mail. L'inadempimento fa scattare una sanzione amministrativa che può arrivare anche a 2.400 euro. Dal 18 luglio si potranno stipulare contratti a chiamata a soggetti di età inferiore a 24 anni a superiore a 55 anni.