Lo scorso 27 giugno il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro è stato approvato definitivamente dalla Camera: la riforma del lavoro è legge. In questo modo il Governo ha tentato di rinnovare il mercato del lavoro puntando prevalentemente sulla flessibilità . In caso di licenziamento economico nullo non è sempre obbligatorio il reintegro del lavoratore: è, infatti, il giudice che deciderà se risarcire il lavoratore fino ad un massimo di 24 mensilità .
Finalità della riforma
L'obiettivo del Governo è quello di realizzare un mercato del lavoro dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e che punti alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione. In particolare l'obiettivo di quest'ultimo punto sarà raggiungibile poiché la normativa tenderà a offrire maggior priorità al lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto “contratto dominante”, quale forma comune di rapporto di lavoro.
Apprendistato
La riforma tende a valorizzare l'apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. La durata minima del contratto è fissata in 6 mesi. Il limite massimo per il periodo di apprendistato professionalizzante può essere portato a 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano. Le nuove norme sull'apprendistato decorreranno dalle assunzioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2013. La norma subordina la possibilità di assumere nuovi apprendisti al mantenimento in servizio di una parte dei lavoratori assunti in precedenza con il contratto di apprendistato. Il datore di lavoro può assumere apprendisti fino al raggiungimento del rapporto di 3 a 2 con le maestranze specializzate e qualificate.
Contratto a termine
Il contratto a termine è stato interamente riformato. In tale ambito è cessato l'obbligo di indicare la causale nel caso si tratti del primo rapporto di lavoro a termine. La durata massima è stata fissata in 12 mesi e può essere prorogata solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 3 anni. I termini per impugnare il contratto a termine passano da 60 a 120 giorni per l'impugnativa stragiudiziale mentre quella giudiziale deve essere proposta entro i successivi 120 giorni.
Contratto di inserimento
Il comma 14 dell’articolo 1 della Legge sul lavoro abroga interamente la disciplina del contratto di inserimento. Per le assunzioni effettuate fino al prossimo 31 dicembre continuano, comunque, ad applicarsi le disposizioni abrogate.
Aspi
Prevista l'introduzione dell'Aspi che, a regime nel 2016, sostituirà di fatto ogni tutela di disoccupazione.