A qualunque impresa può capitare di ricevere un questionario dal Fisco con annessa richiesta di documentazione, allo scopo di verificare la regolarità degli adempimenti, ma anche di ricevere una notifica con avviso di accertamento dopo averle inviato i documenti richiesti. E tutto senza che all’azienda siano indicate le rilevazioni eseguite, così che risulta impossibile contestarle.
Ebbene, sappiate che in questo caso l’Agenzia delle Entrate adotta un comportamento illecito e se capita a voi siete autorizzati ad andare in giudizio con l’accusa di violazione dell’articolo 12 dello Statuto del contribuente.
Gli organi ispettivi infatti, secondo quanto prevede lo Statuto, esplicitato con la legge 212 del 2000, sono obbligati a documentare in un apposito processo verbale ogni accesso effettuato per eseguire un controllo sulla posizione del contribuente; sono inoltre tenuti ad aspettare 60 giorni prima di effettuare un avviso di accertamento, in modo tale da consentire al contribuente di presentare tutte le osservazioni difensive che ritenga opportune. Nel caso non lo faccia, l’avviso di accertamento risulta illegittimo.
Un caso del genere si è presentato ad aprile 2012, quando si è verificata una controversia tra il Fisco ed una società che aveva ricevuto un avviso di accertamento subito dopo un incontro presso l’ufficio nel quale il contribuente aveva esibito la documentazione che gli era stata richiesta per verificare la sua posizione nei confronti delle entrate.
I giudici d’appello hanno puntualizzato nel caso specifico che – ai sensi dell’articolo 52 del Dpr 633/1972 (norma dettata in materia di Iva, ma valida anche ai fini dell’imposizione sul reddito) e dello Statuto del contribuente – le attività ispettive devono sempre essere verbalizzate, dato che «ai fini dell’osservanza del principio del contraddittorio, il contribuente deve essere posto nella condizione di conoscere le rilevazioni eseguite e le constatazioni effettuate per consentire al diretto interessato di potersi difendere, presentando le opportune osservazioni».
La conclusione che deriva da questa sentenza – e da molte altre che l’hanno preceduta in passato – è che, salvo casi di motivata e comprovata urgenza, qualsiasi avviso di accertamento emanato senza dare il contribuente a conoscenza delle riflessioni del Fisco è da ritenersi nullo.
Nel procedimento tributario, infatti, il principio di contraddittorio è estremamente rilevante, in quanto rappresenta quel diritto alla difesa che è enunciato dalla stessa Costituzione italiana.
La nullità dell’accertamento sopravviene sia quando il verbale viene redatto ma si notifichi anticipatamente l’accertamento, sia quando il verbale non viene redatto per nulla.
Insomma, un vero e proprio stop, da parte della giurisprudenza, ai cosiddetti “accertamenti veloci”.