L'attuale normativa Iva disciplina una serie di operazioni che, pur presentando i requisiti per l'assoggettamento del tributo, risultano essere espressamente escluse dal campo di applicazione. Con questo articolo vorremmo tracciare un quadro generale presentando le più comuni operazioni che risultano essere non soggette a Imposta sul Valore Aggiunto.
Movimenti di denaro
Il movimento di capitale per fini liberali o per il risarcimento di un danno è escluso dal campo di applicazione dell’imposta. In tutti gli altri casi, ossia qualora il movimento sia finalizzato ad una cessione di beni o prestazioni di servizi, costituisce regolare operazione soggetta ai fini Iva.
Cessione e conferimento di azienda
Le operazioni di cessione e conferimento di aziende o rami aziendali sono escluse dall'applicazione dell'Iva. Di contro sono soggette all'imposta di registro.
Cessione di terreni
Sono escluse da Iva le cessioni di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria. Di contro la cessione di terreni edificabili è sempre soggetta ad Iva. Una particolarità è rappresentata dalla cessione di un terreno in parte agricolo e in parte edificabile. In tal caso, se la vendita è effettuata a prezzo unico ossia senza evidenziare l'ammortare della parte agricola e quello della parte edificabile è, comunque, esclusa l'applicazione dell'Iva ma la cessione è soggetta a imposta di registro.
Cessione gratuita di beni
La regola generale prevede che le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività siano assoggettate ad Iva. Tuttavia si considerano escluse dall'imposizione le cessioni gratuite che riguardano campioni, purché di modico valore.
Operazioni e concorsi a premio
Si definiscono concorsi a premio le manifestazioni in cui il premio viene assegnato ad uno o più partecipanti in funzione della loro abilità o della sorte (ad esempio la soluzione ad un quiz oppure il risultato di un sorteggio); le operazioni a premio, invece, consistono in manifestazioni in cui il premio viene attribuito a tutti i partecipanti che hanno realizzato un determinato obiettivo (ad esempio la raccolta punti). In entrambi i casi è esclusa l'applicazione dell'Iva. L'imposta relativa all'acquisto dei beni o servizi ceduti a seguito di operazioni e concorsi a premio è, comunque, indetraibile.