Riforma del mercato del lavoro: il punto su assunzioni e licenziamenti

di Nicola Santangelo

Pubblicato 10 Aprile 2012
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:39

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La riforma del Lavoro è stata presentata al Quirinale, firmata dal Presidente della repubblica e si avvia verso all’iter parlamentare (dove non si è esclude il colpo di scena del voto di fiducia). Fra le più importanti novità , in tema di articolo 18, vi è il possibile reintegro – a discrezione del giudice e, a detta del Premier Monti, “in casi estremi e improbabili” – se il motivo economico del licenziamento è palesemente insussistente. A deciderlo, comunque, sarà  il giudice il quale potrà  pronunciarsi sull'indennità  che può arrivare a 24 mensilità .

Ma le novità  sono tante, vediamo le prime, in termini di assunzioni e licenziamenti.

Settanta articoli compongono il testo del Ddl e promettono di riformare interamente il mercato del lavoro. L’obiettivo è quello di ridurre le rigidità  del sistema Italia e aumentare la produttività .

APPRENDISTATO

Pur senza la revisione dei contratti annunciata inizialmente, è stato definito l’apprendistato come una sorta di percorso obbligato per tutti coloro che entrano nel mondo del lavoro.
La normativa permetterà , per i primi 36 mesi, l'assunzione di nuovi apprendisti in funzione del 30% di stabilizzati nell’ultimo triennio. Tale percentuale salirà  al 50% a partire dal trentasettesimo mese successivo all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

E’ prevista una durata minima di 6 mesi ovvero anche inferiore per le attività  a carattere stagionale.

Modificato anche il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati: un’impresa potrà  assumere tre apprendisti ogni due lavoratori a tempo indeterminato.

LICENZIAMENTI

La rimodulazione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori è in effetti la principale novità  del disegno di legge.

In particolare, rispetto alla bozza iniziale sono stati ampliati i casi in cui è previsto il reintegro del lavoratore licenziato ed è stato ridotto a 12 – 24 mensilità  (piuttosto che 15 – 27 mensilità ) il range per l’indennizzo minimo e massimo, previsto nei casi in cui il giudice nega il rientro nel posto di lavoro.

Qualora venga accertata la manifesta insussistenza del licenziamento per motivi economici, il giudice (oltre al risarcimento pari a 12 mensilità ) può disporre anche il reintegro. Resta inteso che il lavoratore ha la facoltà  di optare per l'indennizzo.

Partite IVA

Stop alle Partite IVA che mascherano contratti di lavoro subordinato, pur con l’effetto collaterale di appiattire tutta la casistica possibile, finendo per penalizzare i piccoli studi professionali e quegli stessi consulenti che optavano liberamente per questa soluzione contrattuale in virtù dei benefici economici e di flessibilità .

Da adesso si presumerà  sempre e comunque il rapporto coordinato e continuativo piuttosto che autonomo e occasionale quando questo duri complessivamente più di sei mesi nell'arco dell’anno e quando da esso il lavoratore ricavi più del 75% dei corrispettivi.

Le nuove disposizioni scattano da subito per le collaborazioni in essere, mentre si applicano a partire da 12 mesi dopo l’entrata in vigore della riforma del lavoro per le nuove collaborazioni.

CO.CO.PRO

Particolare attenzione anche alle collaborazioni a progetto. Tutti i nuovi rapporti di co.co.pro. dovranno essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Le nuove regole si applicano ai progetti avviati dopo l’entrata in vigore della riforma

LAVORO INTERMITTENTE

Previsto l'obbligo, in caso di lavoro intermittente, di una comunicazione amministrativa tramite fax o Pec in occasione di ogni chiamata del lavoratore.