La società semplificata a responsabilità limitata, “ombrello” di forma giuridica che dovrebbe consentire ai più giovani di poter avviare un'attività sotto le sembianze di una società di capitali low-cost, sta per prendere vita. Non mancano, tuttavia, le intuizioni delle modifiche al testo bozza dell'articolo 2463-bis del Codice Civile, che dovrebbe costituire la base normativa utile per lo sviluppo delle Ssrl.
Tra gli ultimi dietro-front in merito alla nascita delle società semplificate, vi sarebbe il ritorno della riconduzione delle stesse dal notaio: nelle modifiche al decreto è infatti stata prevista la costituzione delle società semplificate mediante atto pubblico, e non più tramite scrittura privata.
Tuttavia, l'atto pubblico dovrà seguire un modello standard che verrà predisposto dal Ministero della Giustizia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico: un passaggio che dovrebbe altresì garantire l'abbattimento dei costi notarili, uno dei maggiori oneri per chi decide di costituire una società di capitali.
A non subire modifiche è invece la fascia di capitale sociale, che potrà effettivamente partire da un solo euro. Il limite massimo dovrà invece essere compreso entro i 10 mila euro, da versare integralmente (sparisce infatti, per le ssrl, il versamento dei 25 centesimi al momento della costituzione) nelle mani degli amministratori e non più in un apposito deposito bancario.
Per quanto concerne invece il management societario, gli amministratori non potranno essere scelti anche al di fuori della compagine societaria e quindi anche tra soggetti che non hanno i requisiti per poter divenire soci delle società semplificate a responsabilità limitata.
La modifica più rilevante al testo originario dell'articolo è tuttavia relativa all'eliminazione degli over 35enni: nella prima versione delle Ssrl semplificate, infatti, il socio che superava il 35mo anno di età (qualora la società non si fosse trasformata) sarebbe stato escluso di diritto dalla compagine societaria; di conseguenza, se tutti i soci avessero perso il requisito anagrafico, la società sarebbe finita in scioglimento e successiva liquidazione. Con le ultime modifiche, invece, il superamento dell'età anagrafica non sarà requisito per la mancata permanenza del socio all'interno della società , rilevando solo per la costituzione della stessa.
Infine, per evitare il subentro di soci anziani nella società successivamente la momento della costituzione, è previsto il divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età previsti dalla legge.