Imposta su rivalutazione TFR: scadenza 16 febbraio

di Nicola Santangelo

Pubblicato 10 Febbraio 2012
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:39

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Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%. Il versamento dell'imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate: l' acconto entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo. E' su quest'ultima scadenza che vogliamo focalizzare l'attenzione.

Il fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno è soggetto a rivalutazioni sulla base di un coefficiente pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente maggiorato di un coefficiente fisso pari all'1,50%.

Sui redditi derivanti da tali rivalutazioni è dovuta, da parte del datore di lavoro, l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari all'11%. Il versamento dovrà  essere effettuato utilizzando il modello F24 entro il 16 dicembre dell'anno in cui avviene la rivalutazione a titolo di acconto ed entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello in cui avviene la rivalutazione a titolo di saldo.

Entro il 16 febbraio, pertanto, dovrà  essere versato il saldo dell'imposta sostitutiva applicando alle rivalutazioni del TFR che si sono verificate nel 2011 l'aliquota dell'11% al netto di quanto già  versato nell’acconto dello scorso 16 dicembre.

I termini di versamento rimangono invariati anche se il rapporto di lavoro cessa in corso d'anno.

Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 indicando il codice tributo 1713. L'imposta sostitutiva è compensabile con eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi.