Comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al competente Registro delle Imprese non è più un obbligo per le società fallite. Lo ha stabilito il ministero dello sviluppo economico con il parere n.223761 reso noto a fine novembre. Quanto disposto dall’art. 16, comma sesto, del decreto legge 185/08 non vale più, pertanto, per le società in fallimento e il vecchio orientamento non è più applicabile.
La diretta conseguenza di questa indicazione è che, non esistendo alcun obbligo, non può essere comminata al professionista alcuna sanzione per mancata iscrizione della PEC al registro. Ai sensi dell’articolo 2630 del codice civile, infatti, chi non effettua tale comunicazione è punibile con multe che vanno da 103 fino a 1.032 euro. Una decisione sicuramente sensata, dal momento che non si capiva perché, in caso di fallimenti, l’obbligo di adempiere andasse al rappresentante legale dell’impresa e non al liquidatore.
Questo non significa, però, che tutte le procedure concorsuali vengano esentate dall’obbligo di comunicare la Pec. Per i concordati, ad esempio, la situazione cambia in base alla natura degli stessi: per quelli preventivi, non liquidatori o in prosecuzione dell’attività continuerebbe a valere comunque quanto disposto dall’art. 16 di cui sopra, per cui l’obbligo incombe sul rappresentante legale della società . In caso invece di concordati liquidatori nella fase successiva all’omologa, l’obbligo di comunicazione della Pec al Registro delle Imprese ricade sul liquidatore, “ferma restando la possibilità , per lo stesso, di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata”.
Per quanto riguarda invece le altre società , l’iscrizione rimane ovviamente obbligatoria. Grazie ad esse le società avranno una “sede legale elettronica” vera e propria accessibile da chiunque all’indirizzo www.registroimprese.it.