Amministrazione delle società  semplici: aspetti legislativi

di Nicola Santangelo

Pubblicato 12 Dicembre 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:39

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Amministrare una società  vuol dire compiere ogni atto e assumere ogni iniziativa utile al conseguimento dell'oggetto sociale. Tale potere si estende agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Gli amministratori, pertanto, possono compiere atti che rientrano nell'oggetto sociale ad eccezione di quelli che ne comportano una modifica.

Per le società  semplici il codice civile dispone che, salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società  spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Questo vuol dire che ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere prima che questa sia compiuta. La maggioranza dei soci, in funzione della parte attribuita nella partecipazione agli utili, dovrà  decidere sull'opposizione. In sostanza, con l’amministrazione disgiunta, ciascun socio può intraprendere e concludere qualsiasi operazione che rientri nell'oggetto sociale senza dover chiedere l'approvazione agli altri soci. Diversamente, con l'amministrazione congiunta, per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci amministratori.

La revoca di un amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre giusta causa. Nello specifico è definita giusta causa la scadenza del termine (in effetti, per gli amministratori nominati nel contratto sociale difficilmente è prevista una scadenza) oppure per dimissioni, morte ovvero interdizione o inabilitazione dell'amministratore. In ogni caso la revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale deve essere determinata con il consenso di tutti i soci.

La revoca dell'amministratore nominato con atto separato è, invece, regolata dalle norme sul mandato. La revoca, pertanto, potrà  avvenire sia per giusta causa sia a prescindere da tale sussistenza fermo restando il diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno. La giusta causa può individuarsi, fra l'altro, anche negli eventi che rendano impossibile l'assolvimento del mandato nonché i comportamenti messi in atto dall'amministratore tali da compromettere l'esistenza stessa dell'impresa e il suo funzionamento.