La ditta individuale è attualmente la forma giuridica più semplice per fare impresa, poiché non prevede alcuna specifica formalità , non richiede necessariamente l’intervento di un notaio né versamenti di capitale sociale: basta richiedere di aprire partita Iva e iscriversi al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
La ditta individuale prende solitamente il nome dalla persona fisica titolare dell'impresa e proprietario esclusivo. E’ questi che, nello specifico, si fa carico del rischio di impresa mettendo in gioco il proprio capitale in quanto responsabile illimitatamente. Questo vuol dire che tutte le obbligazioni assunte in nome e per conto della ditta sono garantite con il proprio patrimonio sia presente che futuro.
Qualora l’imprenditore si avvalga della collaborazione del coniuge o di alcuni familiari l'impresa prende rispettivamente nome di impresa coniugale e impresa familiare. La costituzione dell’impresa coniugale, al pari della ditta individuale, non richiede alcuna formalità eccetto nella scelta del regime patrimoniale di comunione dei beni. Il reddito è equamente ripartito e ciascuno dei coniugi è responsabile delle obbligazioni dell'impresa sebbene nella denominazione della ditta compaia solo il nome di uno dei due.
Nell’impresa familiare possono collaborare il coniuge e i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado. L'impresa familiare deve essere costituita per atto pubblico o scrittura privata autenticata con l'indicazione dei familiari ma senza dover specificare le quote di partecipazione. In ogni caso il titolare non può detenere una quota inferiore al 51% e risponde personalmente delle obbligazioni assunte in nome della ditta. I collaboratori, invece, non sono esposti al rischio aziendale né sono responsabili delle obbligazioni della ditta. Partecipano, invece, alla spartizione degli utili.