Qualora i soci non abbiano disposto nulla in merito alle modalità con le quali ripartire utili e perdite occorre fare riferimento al codice civile che, nello specifico, interviene con l'articolo 2263 dettando la procedura da seguire.
In particolare: le parti spettanti ai soci negli utili e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti; se il valore dei conferimenti non è specificato, le parti spettanti si considerano di pari importo; se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio negli utili, nella stessa misura si presume debba essere determinata la partecipazione alle perdite; la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non determinata nel contratto, è fissata dal giudice.
Dall'analisi della normativa è evidente come il legislatore abbia inteso rappresentare, in mancanza di un accordo fra le parti, l'ipotesi della determinazione della partecipazione agli utili e alle perdite proporzionalmente ai conferimenti effettuati.
Si immagini la società Alfa costituita da tre soci che hanno conferito il seguente capitale:
- Sig. Rossi € 20.000,00
- Sig. Bianchi € 13.000,00
- Sig. Verdi € 7.000,00
Sulla base dei conferimenti dei soci la quota di partecipazione agli utili e alle perdite, pertanto, è così determinata:
- Sig. Rossi 50%
- Sig. Bianchi 32,5%
- Sig. Verdi 17,5%
Altro aspetto da osservare è il conferimento da parte del socio della propria opera. In effetti la normativa stabilisce che ogni elemento suscettibile di valutazione economica può essere conferito nella società . In tal senso il codice civile attribuisce al giudice, qualora il valore dell’opera conferita non fosse determinato nel contratto, il potere di individuare la quota di partecipazione del socio conferente.
Secondo l'articolo 2262 del codice civile nella società semplice, salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto a percepire la sua parte di utile dopo l'approvazione del rendiconto che, ai sensi dell'articolo 2261 c.c., deve essere predisposto dai soci amministratori al termine di ogni anno ad eccezione dei casi in cui il contratto stabilisca un termine diverso ovvero quando gli affari per cui è stata costituita la società sono stati compiuti.