Tratto dallo speciale:

Ex minimi: attenzione al principio di competenza

di Nicola Santangelo

22 Novembre 2011 09:00

logo PMI+ logo PMI+

Con il DL 98 del 2011 la cerchia dei contribuenti minimi è stata ulteriormente ristretta poiché sono stati modificati i requisiti di accesso e di permanenza all'interno del regime. Di conseguenza i contribuenti, a partire dal prossimo anno, potrebbero confluire nel regime ordinario o in quello semplificato. C'è, però, un aspetto che occorre osservare attentamente ed è quello relativo al principio contabile adottato poiché dal principio di cassa passeranno a quello per competenza e questo comporterà  non poche difficoltà  soprattutto per quelle operazioni che cadono a cavallo degli esercizi in cui verifica l'uscita dal regime dei minimi.

I contribuenti minimi rilevano le operazioni secondo il principio di cassa. Questo vuol dire che contribuiscono alla formazione del reddito tutti i ricavi e i compensi effettivamente incassati nel corso dell'anno e tutte le spese effettivamente sostenute. Ciò vuol dire che se il contribuente minimo riceverà  un pagamento a titolo di acconto di una prestazione nell'esercizio n e il saldo nell'esercizio n+1 gli incassi contribuiranno alla formazione del reddito nei rispettivi esercizi in cui sono avvenuti anche se afferenti ad una prestazione unica.

Questa semplificazione non è di poco conto se si considera che i contribuenti in regime ordinario che si trovano nelle medesime condizioni sopra esposte sono tenuti ad osservare un rigoroso principio di competenza per cui dovranno far gravare i ricavi sui due esercizi proporzionalmente alle quota spettante. Di conseguenza di troveranno a registrare scritture contabili per alimentare i ratei o i risconti ovvero il conto “Fatture passive da ricevere“.

La situazione si complica quando l'impresa in regime dei minimi incassa un acconto nel corso del 2011 relativo ad una prestazione di servizi che, in realtà , sarà  erogata nel 2012 (contestualmente all’incasso del saldo) quando il contribuente avrà  abbandonato il regime dei minimi e sarà  confluito nel regime ordinario. Ebbene, in tal caso non si potrà  dar vita a duplicazioni d'imposta. Questo vuol dire che non potranno essere tassati due volte gli stessi redditi ovvero dedotte le medesime spese.

Attenzione anche alle perdite dei contribuenti minimi poiché potranno essere riportate a nuovo per cinque anni ed essere compensate con i redditi d'impresa anche nel caso di abbandono del regime dei minimi.