Il notaio è un professionista la cui attività è costituita istituzionalmente dall'esercizio di pubbliche funzioni, sicché il suo lavoro ha una duplice natura: quella di porre in essere atti costituenti pubbliche funzioni adempiendo, nel contempo, all'incarico affidatogli da un cliente, nei confronti del quale ha diritto al compenso; in questo quadro si colloca la disciplina Iva, che prevede contemporaneamente l'obbligo per il cedente/prestatore di rendersi debitore dell'imposta nei confronti dell'Erario e il diritto/dovere dello stesso di addebitarla in via di rivalsa al proprio cliente.
Pertanto, in tutti i casi in cui è indispensabile l'emissione della fattura, l'Iva deve essere indicata separatamente dal prezzo, mentre nelle operazioni in cui tale obbligo non sussiste, il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta.
Vediamo un esempio.
All'acquirente di un immobile era stato contestato dal venditore di non aver pagato l'Iva sul prezzo di una compravendita intercorsa fra le parti, per il cui recupero il Tribunale adito aveva emesso decreto ingiuntivo. L'intimata si opponeva sostenendo.Il giudice accoglieva l'opposizione.
Da qui, il conseguente ricorso per Cassazione, con il quale la soccombente denunciava violazione di legge in quanto la sentenza impugnata aveva escluso che fosse stata emessa quietanza liberatoria dell'avvenuto pagamento dell'Iva relativa al prezzo dell'immobile.
Senza contare che, per principio generale, la liberatoria, costituendo attestazione del ricevimento del pagamento, ha efficacia probatoria di tali circostanze come una confessione giudiziale.
Il giudice di legittimità ha reso definitiva la vertenza argomentando che correttamente la Corte territoriale “ha escluso che il notaio partecipi alla fase di riscossione dell'imposta che grava sul cedente dei beni e servizi, il quale ha rivalsa nei confronti del cessionario“.