Imprese minori: quando redigere il bilancio in forma abbreviata?

di Nicola Santangelo

19 Ottobre 2011 15:00

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Le imprese minori hanno la facoltà  di scegliere se redigere il bilancio d'esercizio ordinario o in forma abbreviata. La scelta va fatta sulla base delle informazioni che si vogliono trasmettere ai soci e a terze persone interessate. Nello specifico l'articolo 2345-bis del codice civile prevede, fra l'altro, che le società  che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

L'attuale normativa evidenzia il carattere puramente facoltativo per redigere il bilancio in forma abbreviata. E' inteso che non tutte le aziende possono operare la scelta ma solo quelle che rispettano determinati requisiti. Primo fra tutti sono escluse le aziende non quotate. Tutte le altre devono rispettare i seguenti limiti:

  • totale dell'Attivo dello Stato Patrimoniale 4.400.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità .

I suddetti limiti non devono essere superati nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi. Esemplificando, per stabilire se la società  deve redigere il bilancio ordinario occorre verificare se nel primo esercizio sono superati almeno due dei limiti imposti. Dal secondo esercizio in poi, invece, è necessario che si superino almeno due dei tre limiti imposti per due anni consecutivi.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 del codice civile con lettere maiuscole e con numeri romani. Per il conto economico, invece, non è prevista l'esclusione di numeri o lettere nella preparazione dello schema.

Gli amministratori delle società  con i requisiti per la redazione del bilancio abbreviato hanno la possibilità  di essere esonerati dalla redazione della relazione sulla gestione disciplinata dal'articolo 2428 del codice civile a condizione che in nota integrativa vengano inseriti il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni di società  controllanti sia quelle possedute dalla società  che quelle acquistate o alienate dalla società  nel corso dell'esercizio.