I compensi percepiti dai professionisti derivanti dall'attività di sindaco nelle società non sono soggetti a Irap purché il professionista stesso riesca a distinguere l'ammontare della parte dei ricavi derivanti dai compensi da quelli derivanti dagli introiti relativi all'attività professionale e non si sia avvalso di un'autonoma organizzazione per svolgere l'incarico. E' un altro tassello che salta dal complicato puzzle dell'Irap e, questa volta, fa nuovamente riferimento ai professionisti senza autonoma organizzazione.
E' il caso del commercialista che, oltre all'attività professionale, svolge quella di sindaco presso una o più società . Ebbene, questi, come stabilito dalla Cassazione, non deve pagare l'Irap sui compensi percepiti per l'attività sindacale se è in grado distinguerli con precisione da quelli relativi all'attività professionale.
Si tratterebbe, in pratica, di quella parte di ricavo su cui il professionista può richiedere il rimborso a condizione che ne provi l'ammontare e che non si sia avvalso di un'autonoma organizzazione.
E' questa una delle ultime sentenze, nello specifico la numero 15803 del 19 luglio. Fra i recenti chiarimenti della Cassazione vi sono l'esclusione dall'applicazione Irap dei piccoli imprenditori se svolgono l'attività senza autonoma organizzazione. Medesima decisione anche per i coltivatori diretti, per i titolari di licenze di taxi e per coloro che esercitano l'attività di raccolta e trasporto rifiuti speciali. Esclusi dall'applicazione dell'Irap anche gli agenti di riscossione in assenza di autonoma organizzazione in quanto equiparati agli agenti di commercio.
Ancora salvi dal pagamento dell'Irap i professionisti in possesso di un modesto studio ovvero i professionisti che utilizzano per l'espletamento della propria attività i medesimi locali della residenza anagrafica.
Il rimborso dell'Irap pagata dai soggetti esonerati deve essere chiesto entro 48 mesi dal versamento.