Si allargano i limiti dell’elusione fiscale. La Corte di Cassazione ne ha infatti recentemente esteso i confini anche alle fatture ricevute da società che hanno vita brevissima. La sentenza della sezione tributaria, emessa a fine settembre, ha specificato infatti che, anche se i pagamenti fra le aziende sono reali e lo stesso vale per i fornitori, il solo fatto che una società sia costituita al fine di evasione fiscale e che le operazioni poste in essere configurino un vantaggio fiscale contrario alla legge, costituisce di per sé un atto di frode fiscale.
Nel caso specifico un’azienda ha ricevuto fatture da società nate e poi dismesse molto rapidamente. C’erano i pagamenti, c’erano i fornitori, le imposte erano state versate. Tuttavia, le società lampo erano state create per ottenere detrazioni d’imposta e simulare maggiori costi. Erano stati creati, in altre parole, dei “fornitori di durata limitata”, utili per mostrare maggiori spese e quindi ottenere ulteriori detrazioni iva.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, “Anche se le operazioni poste in essere non dovevano considerarsi affette da nullità per illiceità della causa dal momento che erano strutturate al fine di evasione fiscale, tuttavia tale intento non poteva non incidere sulla prevista sanzione specifica in ordine al fatto che per il fisco dovevano essere considerate inesistenti”. La durata limitata dei fornitori fa presumere infatti un’illegittima detrazione dei costi.
Risultato: trattasi, Corte Costituzionale dixit, di evasione fiscale. E’ confermato dunque il recente orientamento giurisprudenziale per cui, se anche le operazioni effettuate sono lecite e rispettose della legge, nel caso in cui queste procurino un vantaggio fiscale contrario all’obiettivo perseguito dalle disposizioni di legge si configura comunque un reato fiscale.