Nei rapporti tra contribuenti e Fisco esiste un organo collegiale autonomo, presente presso ogni Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, il cui obiettivo è quello di tutelare il cittadino nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria: il Garante del Contribuente.
Istituito con la legge 212 del 27 luglio 2000, il Garante del Contribuente è composto da tre membri scelti fra notai, magistrati, docenti universitari, dirigenti dell'Amministrazione Finanziaria, ufficiali della Guardia di Finanza a riposo da due anni nonché avvocati, commercialisti o ragionieri anch'essi a riposto da due anni. I loro incarichi hanno durata quinquennale prorogabile senza limitazione alcuna.
Il riferimento alle direzioni regionali o provinciali dell'Agenzia delle Entrate non si deve considerare come una collocazione dell'organo all'interno della struttura della stessa Agenzia né come una sua dipendenza funzionale anche se, in effetti, è compito delle Entrate assicurare al Garante le risorse necessarie al suo funzionamento.
Qualsiasi contribuente che rileva disfunzioni, irregolarità , scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli ovvero qualsiasi altro comportamento che potrebbe pregiudicare il rapporto di fiducia tra Amministrazione Finanziaria e cittadini, può rivolgersi al Garante presentando una segnalazione per iscritto in carta libera.
Sulla base delle comunicazioni ricevute il Garante del Contribuente presenta una richiesta di chiarimenti agli uffici competenti i quali devono rispondere entro 30 giorni e, nell'eventualità , attiva le procedure di autotutela volta a determinare l'annullamento d'ufficio, totale o parziale, di atti di accertamento o riscossione che risultano illegittimi o infondati. Al termine dell'attività svolta ne comunica l'esito alla Direzione Regionale o al comando di zona della Guardia di Finanza competente, agli organi di controllo e al contribuente che ha presentato la segnalazione.