Tratto dallo speciale:

Quando scatta l’aumento IVA?

di Roberto Grementieri

6 Ottobre 2011 10:30

logo PMI+ logo PMI+

Come è noto, la manovra finanziaria 2011 ha previsto l’aumento al 21% dell’aliquota IVA ordinaria. Aliquota che colpisce la parte prevalente delle cessioni e delle prestazioni di servizi, poiché se per il bene o il servizio non è contemplata l’aliquota speciale del 4 o del 10%, si applica quella ordinaria. Le aliquote ridotte sono comprese nella tabella A, parte II e III, allegata alla legge Iva.

Quando scatta l’aumento IVA
?

Per stabilire la percentuale IVA da applicare, occorre guardare quando l’operazione è stata fatta:

1) cessione di beni immobili: data della stipulazione, di regola coincidente con il rogito;
2) cessioni di beni mobili: data della consegna o della spedizione, normalmente attestata dal documento di trasporto;
3) prestazioni di servizi: data del pagamento.
4) incasso del corrispettivo;
5) fatturazione.

L’acconto pagato per un acquisto prima del cambiamento mantiene l’aliquota vecchia, e quella nuova si applicherà  solo sul residuo prezzo.

Chi fa operazioni senza obbligo di emissione della fattura, con annotazione nel registro dei corrispettivi, dovrà  istituire una ulteriore colonna, per distinguere quelli che dovranno essere scorporati al 20% dai successivi che comprendono l’Iva al 21 per cento.

Nulla cambia nella registrazione per i commercianti al dettaglio che annotano le operazioni in una sola colonna, che viene poi scomposta mensilmente o trimestralmente in proporzione alle aliquote degli acquisti dei beni destinati alla rivendita. In questo caso l’effetto pratico del cambiamento di aliquota dipenderà  dal livello delle scorte e dall’incidenza degli acquisti con le nuove misure del tributo.