La fattura relativa ad una prestazione resa nei confronti di più soggetti può riportare l’indicazione di tutti i nominativi. In questo caso, i diversi intestatari dovranno essere tutti indicati nella nuova comunicazione relativa allo spesometro.
L’ipotesi non è rara. Si pone così il problema se sia corretta l’emissione di una fattura cointestata. La soluzione, peraltro, non si desume dalla lettura dell’art. 21 del d.p.r. n. 633/1972 che disciplina l’emissione della fattura. Infatti, secondo alcuni, l’indicazione plurima dei nominativi violerebbe le disposizioni dell’articolo citato.
In base a tale norma, la fattura deve contenere la “ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome“.
La norma, a ben vedere, contiene un generico riferimento ai soggetti fra cui è effettuata l’operazione senza prevedere alcuna limitazione. Tale interpretazione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate anche se solo indirettamente. Infatti il Fisco, nel dettare le istruzioni per la compilazione dei soppressi elenchi clienti e fornitori, ha precisato che qualora la fattura rechi l’indicazione di diversi nominativi, questi dovranno essere tutti indicati negli elenchi da inviare all’Agenzia delle Entrate.
L’operazione, al fine di verificare il raggiungimento della soglia di comunicazione deve essere considerata unitariamente.