In base all'articolo 2252 del codice civile l'atto costitutivo di una società di persone può essere modificato con il consenso di tutti i soci ove non sia convenuto diversamente. In tale contesto il libro Società di Alessandro Cotto, Maurizio Meoli e Francesca Tosco fa riferimento ad una decisione del Tribunale di Milano del 31 maggio 2001 specificando che la modifica può avvenire a maggioranza laddove sia stata inserita nel contratto sociale una clausola che preveda espressamente la modificabilità del contratto stesso con il consenso della maggioranza dei soci.
Questo vuol dire che la possibilità di richiedere modifiche all'atto costitutivo non prevede necessariamente l'unanimità dei soci al punto tale che il codice civile stabilisce che tale regola possa essere derogata per via di accordi assunti preventivamente. Le parti, quindi, hanno la possibilità di adottare il principio maggioritario purché ne inseriscano la clausola nel contratto sociale.
Resta inteso che, qualora sia stato optato per il regime maggioritario, le decisioni dei soci non possono incidere sui diritti e sugli obblighi di un singolo socio. La decisione dei soci, anche se assunta a carattere maggioritario, non potrà , ad esempio, privare il singolo socio del potere di amministrazione, porre a carico del socio l'obbligo di nuovi conferimenti senza il suo consenso o modificare la quota di partecipazione del socio agli utili e alle perdite.
Il socio che non ha acconsentito alla deliberazione di una modifica al contratto sociale attuata con il consenso della maggioranza dei soci ha diritto di recedere dalla società . Secondo l'articolo 2285 del codice civile i soci possono recedere dalle società costituite a tempo indeterminato o costituite per tutta la vita di uno dei soci. Il recesso può avvenire nei casi previsti dal contratto sociale o quando sussiste giusta causa. Deve, inoltre, essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Il socio che recede dal rapporto sociale ha diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenta il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Il pagamento della quota deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.